Buoni fruttiferi postali serie AA4: prescrizione decennale dalla scadenza e incompetenza ABF (ABF Collegio di Bari n. 4103 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I buoni fruttiferi postali non costituiscono prodotti finanziari né strumenti del mercato monetario, ai sensi dell’art. 1, lett. u) e comma 1 ter, T.U.F., con la conseguenza che l’ABF è competente per materia sulle relative controversie. La competenza temporale dell’Arbitro sussiste quando la causa petendi consista nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati, trattandosi di vicenda successiva allo svolgimento del rapporto. Per i buoni della serie AA4, la prescrizione di capitale e interessi decorre dalla data di scadenza del titolo ed è regolata dall’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000. Il decesso del cointestatario, o la temporanea indisponibilità materiale del titolo, non integra causa di interruzione o sospensione della prescrizione ex art. 2935 c.c., rilevando solo le cause impeditive di natura giuridica.
Il Fatto
La ricorrente, cointestataria con la madre di un buono fruttifero postale del valore di € 2.500,00 sottoscritto il 23/08/2002, chiede all’Arbitro il rimborso del titolo. Sostiene di non aver avuto conoscenza per tempo dell’investimento effettuato dalla madre, deceduta nel 2010, e qualifica la morte della cointestataria come atto interruttivo della prescrizione.
L’intermediario eccepisce l’incompetenza dell’Arbitro per materia, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme speciali, e ratione temporis. Nel merito rileva che il buono appartiene alla serie AA4, scaduto il 23/08/2009, con prescrizione compiuta il 24/08/2019 e reclamo presentato solo il 13/11/2025.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto le due eccezioni preliminari. Quella di incompetenza per materia non è accolta: l’art. 1, lett. u) T.U.F. esclude espressamente che i depositi postali non rappresentati da strumenti finanziari costituiscano prodotti finanziari, mentre il comma 1 ter della stessa norma chiarisce che i buoni postali non sono negoziabili nel mercato monetario. I BFP, pertanto, non sono strumenti finanziari, come già affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013.
Quanto alla competenza temporale, il Collegio richiama l’art. 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale, che esclude le controversie relative a operazioni anteriori al sesto anno precedente la proposizione del ricorso. Secondo il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 4656/22, la competenza sussiste quando la causa petendi riguarda l’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti. L’accertamento della prescrizione è vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sicché la competenza temporale dell’Arbitro è affermata.
Sul merito, il BFP riporta la dicitura “a termine”, l’indicazione a penna “A4” e la data di emissione, ma nulla in ordine alla scadenza e ai tempi di prescrizione. Dalla data di emissione il Collegio desume l’appartenenza alla serie AA4, istituita con D.M. del 18/04/2002, che prevede la liquidazione di capitale e interessi al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Quanto alla prescrizione, l’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 stabilisce il termine di dieci anni dalla data di scadenza del titolo per capitale e interessi. Il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6196/2024, che applica tale regola alle serie già emesse, e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19243 del 2023; Cass. n. 23006 del 2023). Per la serie AA4, il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 11113/25 ha individuato la scadenza nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo all’emissione. Nel caso concreto il dies a quo è collocato al 31/12/2009 e la prescrizione si è compiuta il 31/12/2019, mentre il reclamo è del 13/11/2025.
Non è condiviso l’assunto della ricorrente sulla interruzione della prescrizione per il decesso della cointestataria. Il Collegio richiama il consolidato orientamento dei collegi territoriali (Collegio di Roma, decisione n. 24521/2019; decisione n. 10926/2018): l’indisponibilità materiale del titolo non integra la disciplina dell’art. 2935 c.c., rilevando solo le cause impeditive di natura giuridica e non quelle fattuali o soggettive. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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