Truffa del falso operatore e bonifico istantaneo disposto dalla cliente (ABF Collegio di Milano n. 810 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente dal titolare del conto, ancorché la volontà sia stata viziata dal raggiro di un terzo che si sia finto operatore dell’intermediario, costituisce operazione autorizzata e non rientra nella disciplina protettiva degli artt. 10 e 12 del d. lgs. n. 11/2010 in tema di utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento. L’intermediario non è tenuto a un monitoraggio ex ante delle operazioni del cliente, salvo che sia provata un’operatività anomala rispetto alle movimentazioni storiche. Il bonifico istantaneo è per sua natura irrevocabile: il tentativo di recall esperito dall’intermediario esclude ogni censura di intempestività nella gestione successiva all’operazione.
Il Fatto
La ricorrente riceveva un sms, in apparenza proveniente dall’emittente della propria carta di credito, che annunciava un pagamento di € 899,00 e la invitava a contattare un’utenza mobile. Chiamato il numero indicato, si trovava in contatto con un sedicente operatore dell’intermediario, il quale la persuadeva che, per tutelare il conto da una presunta compromissione, fosse necessario disporre un bonifico istantaneo pari al saldo attivo.
La cliente eseguiva così, in data 09.12.2024, un bonifico di € 9.200,00 verso un soggetto qualificatole come collega dell’interlocutore. Avvedutasi della truffa, chiedeva alla banca il blocco della carta e il recall dell’operazione, che veniva avviato dopo due giorni e si concludeva negativamente per mancanza di provvista sul conto del beneficiario. La ricorrente chiedeva quindi il risarcimento dell’importo, contestando il mancato monitoraggio dell’anomalia e la gestione negligente della fase successiva all’esecuzione. L’intermediario eccepiva che l’operazione era stata eseguita direttamente dalla cliente, con corretto inserimento delle credenziali.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo dei servizi di pagamento, richiamando il d. lgs. n. 11/2010 come modificato dal d. lgs. n. 218/2017, che ha recepito la direttiva 2015/2366/UE (PSD2). La disciplina distribuisce gli obblighi tra utilizzatori e prestatori: ai primi impone l’uso diligente degli strumenti e la segretezza dei codici; ai secondi i sistemi di strong customer authentication e l’impedimento dell’uso successivo alla comunicazione di operazioni disconosciute.
Il Collegio ribadisce che il criterio di imputazione della responsabilità all’impresa presuppone, sul piano fattuale, che l’utilizzo non autorizzato derivi da furto, smarrimento o illecito utilizzo dei codici da parte di terzi frodatori. Nel caso concreto, le dichiarazioni rese nella denuncia e le allegazioni della stessa ricorrente hanno natura confessoria: l’operazione è stata eseguita direttamente dalla cliente, vittima di un raggiro che l’ha persuasa della necessità del bonifico.
Richiamando la propria precedente pronuncia (Collegio di Milano n. 16551/2021), il Collegio afferma che, per quanto la volontà del cliente sia viziata dal raggiro, l’intermediario non poteva che considerare autorizzati i pagamenti effettuati personalmente dal titolare, non avendo possibilità di accorgersi della truffa. L’operazione non è dunque non autorizzata e resta fuori dall’ambito applicativo degli artt. 10 e 12 del d. lgs. n. 11/2010.
Quanto alle censure ulteriori, il Collegio le ritiene prive di fondamento. Non risulta provata la sussistenza degli indici di anomalia lamentati: la ricorrente assume che importo, orario e beneficiario fossero estranei alla propria operatività abituale, ma non offre alcuna evidenza documentale della stessa. Tale rilievo è assorbente anche per la disciplina del D.M. n. 112/2007: i relativi principi possono orientare la valutazione della condotta dell’intermediario solo in presenza di un’operatività anomala dimostrata rispetto alle movimentazioni storiche, evidenza che qui manca.
Infine, il Collegio osserva che il bonifico istantaneo è operazione per sua natura irrevocabile. Benché risulti in atti il tentativo di recall, nessuna censura di intempestività può muoversi alla banca, che ha comunque posto in essere uno sforzo per recuperare l’importo. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.