Truffa del falso trading online: bonifici disposti dal cliente e operazioni autorizzate (ABF Collegio di Milano n. 4442 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, è autorizzata e non fraudolenta, anche quando il consenso sia viziato dal dolo del truffatore. L’art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, letto con i successivi artt. 9 e 10, non consente di addossare all’intermediario le conseguenze del raggiro subito dal cliente che abbia personalmente disposto i bonifici. Resta salva la verifica di eventuali profili di responsabilità sul versante degli obblighi di protezione del bonus argentarius, che non ricorrono in assenza di segnali anomali delle operazioni.

Il Fatto

Il ricorrente si iscrive a una piattaforma di trading online e viene contattato da un sedicente broker, che gli prospetta investimenti in un titolo non quotato e gli chiede ripetuti bonifici. Tra l’11 luglio e il 4 settembre 2025 il cliente dispone così sette pagamenti per complessivi € 64.933,00, prima qualificati come investimenti e poi giustificati con la necessità di sbloccare il conto e sostenere le perdite.

Resosi conto della truffa, il cliente sporge denuncia e chiede lo storno dell’ultima operazione, senza successo. Presenta reclamo all’intermediario, riscontrato negativamente, e adisce l’ABF chiedendo la restituzione di € 65.000,00 e il risarcimento del danno.

La motivazione del Collegio

L’intermediario eccepisce che la denuncia contiene una dichiarazione di natura confessoria, dalla quale risulta che è stato il cliente a disporre le operazioni seguendo le istruzioni del frodatore. Sostiene quindi l’inapplicabilità della disciplina PSD2 e del d.lgs. n. 11/2010, avendo comunque contabilizzato, registrato e autenticato correttamente i pagamenti, come dimostrano i log allegati.

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’operazione. La narrazione dei fatti contenuta nella denuncia induce a ritenere che i bonifici siano stati eseguiti direttamente dal cliente, il quale, cadendo vittima del raggiro, ha personalmente disposto i pagamenti seguendo le istruzioni del truffatore. È lo stesso ricorrente a riconoscere di averli effettuati personalmente.

Da qui la conseguenza giuridica: quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa non può configurarsi come fraudolenta e non rientra nell’ambito applicativo della disciplina del d.lgs. n. 11/2010, dovendosi considerare autorizzata. Il Collegio richiama l’interpretazione consolidata dei Collegi territoriali, secondo cui l’art. 5 del decreto, letto con gli artt. 9 e 10, porta a ritenere autorizzata l’operazione eseguita personalmente dal cliente ancorché il consenso sia corrotto dal dolo del frodatore, non avendo l’intermediario alcuna possibilità di accorgersi della truffa (Coll. Milano, dec. nn. 8007/2020; 19945/2021; 11546/2019; Coll. Roma, dec. n. 4658/2021).

Il Collegio non esclude che, in astratto, possano individuarsi altri profili di responsabilità, sul versante degli obblighi di protezione del bonus argentarius. Tali profili, tuttavia, non ricorrono nel caso concreto. Il cliente lamenta la scarsa tutela apprestata dall’intermediario, ma non segnala la presenza di profili anomali delle operazioni su cui presumere un concorso di colpa.

Quanto all’operazione del 4 settembre 2025, l’intermediario chiarisce che il pagamento era già eseguito quando è stata avanzata la richiesta di recall, rimasta senza esito. L’intermediario fornisce inoltre evidenza del messaggio informativo che compare ogniqualvolta venga disposto un bonifico, con funzione di mettere in guardia la clientela contro operazioni sollecitate da terzi sconosciuti. Non emerge pertanto alcuna défaillance dell’intermediario idonea a fondare una richiesta restitutoria o risarcitoria. Il ricorso è non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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