Cessione del quinto estinta dal TFR: rimborso oneri e indennizzo non dovuto (ABF Collegio di Torino n. 4439 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio, il pagamento effettuato dal datore di lavoro tramite conferimento del TFR del lavoratore è riferibile al delegante e non fa venir meno il diritto alla riduzione del costo totale del credito. Il rimborso degli oneri segue il criterio proporzionale lineare per i costi recurring e la curva degli interessi per i costi up front, salvo criterio contrattuale diverso. L’indennizzo per estinzione anticipata non è dovuto quando il debito residuo rimborsato è pari o inferiore a 10.000 euro. Le spese di assistenza difensiva non sono rimborsabili in assenza dei presupposti individuati dal Collegio di coordinamento n. 4580/2025.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto nel 2018 ed estinto anticipatamente il 31.12.2024, dopo il pagamento di 74 rate. Esperito senza esito il reclamo, ha adito l’ABF chiedendo, in via principale, il rimborso degli oneri non maturati secondo il criterio pro rata per complessivi 370,80 euro, di cui 178,19 euro a titolo di spese fisse e 192,61 euro a titolo di commissioni accessorie.
In via subordinata ha invocato il pro rata per i costi recurring e gli oneri assicurativi e la curva degli interessi per i costi up front. Ha chiesto inoltre la restituzione delle commissioni di estinzione pari a 29,80 euro, degli importi versati in eccedenza, delle spese legali quantificate in 200 euro, degli interessi legali e del contributo di 20 euro.
La motivazione del Collegio
L’intermediario ha eccepito in via preliminare la decadenza dal beneficio del termine per cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 16 delle condizioni generali di contratto, e ha sostenuto che il pagamento tramite TFR non integrerebbe il presupposto dell’estinzione anticipata di cui all’art. 125-sexies del TUB. Il Collegio ha respinto l’eccezione richiamando l’orientamento consolidato dei Collegi ABF: l’estinzione del debito da parte del datore di lavoro mediante versamento del TFR è riferibile al lavoratore delegante, che conserva il diritto alla riduzione del costo totale del credito.
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, richiamando l’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021 e la declaratoria di illegittimità costituzionale del richiamo alla normativa secondaria contenuta nella sentenza n. 263/2022. Ha quindi richiamato la sentenza Lexitor della Corte di giustizia UE e la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 17 dicembre 2019, che impongono un’interpretazione conforme dell’art. 125-sexies TUB estesa a tutti i costi posti a carico del consumatore.
Quanto ai criteri di rimborso, il Collegio ha confermato il criterio proporzionale lineare per i costi recurring e la curva degli interessi per i costi up front. Ha qualificato come up front sia le commissioni accessorie sia le spese fisse contrattuali, queste ultime al netto degli oneri erariali. Il rimborso è stato pertanto determinato in 144,60 euro, importo inferiore alla pretesa perché questa includeva anche gli oneri erariali.
Il Collegio ha poi accolto la domanda di restituzione dell’indennizzo per estinzione anticipata di 29,80 euro: il debito residuo era inferiore a 10.000 euro e la penale risulta quindi applicata illegittimamente ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, come precisato dal Collegio di coordinamento n. 11679/2021. Ha invece rigettato la domanda di restituzione delle quote versate in eccedenza, priva di allegazioni e prove, e quella delle spese legali, stante la serialità del contenzioso e l’assenza dei presupposti della decisione n. 4580/2025. Il ricorso è stato accolto parzialmente per 174 euro, oltre interessi legali dal reclamo.
Nota della Redazione
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