Correzione errore materiale su decorrenza segnalazioni CTC e legittimità preavviso (ABF Collegio di Milano n. 1279 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia, l’errore materiale sulla data di decorrenza della prima segnalazione può essere corretto quando la documentazione in atti dimostri la diversa data effettiva. Il requisito formale del preavviso di imminente segnalazione, previsto dall’art. 125, comma 3, TUB e dall’art. 5, comma 6, del Codice di deontologia vigente, è rispettato quando la segnalazione decorra successivamente alla ricezione del preavviso. La prova della ricezione può essere raggiunta, in assenza di coincidenza dei codici a barre, mediante il concorso di almeno due dei tre indici presuntivi elaborati dai Collegi. La ricezione del preavviso successiva alla prima segnalazione non sana retroattivamente l’illegittimità di quella originaria, ma legittima soltanto le segnalazioni successive.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato nel settembre 2019 un contratto di finanziamento per l’acquisto di un’automobile e, a fronte del ritardo nel pagamento di più rate, era stato segnalato nelle banche dati CRIF e CTC. Ha contestato di non aver mai ricevuto il preavviso di imminente segnalazione e ha chiesto la cancellazione delle segnalazioni.

L’intermediario ha dedotto di aver inviato tre preavvisi, rispettivamente nell’aprile 2020, nel marzo 2022 e nel marzo 2023, con recapito documentato dal servizio postale privato a tracciamento GPS, e ha chiesto il rigetto del ricorso. Con la decisione n. 10454/2025 il Collegio aveva accolto parzialmente il ricorso, disponendo la cancellazione della sola segnalazione in CTC, ritenuta non preceduta da preavviso tempestivo perché datata aprile 2022. Avverso tale statuizione l’intermediario ha proposto istanza di correzione per asserito errore materiale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha riesaminato la documentazione in atti e ha rilevato che la visura CTC allegata al ricorso, dalla quale risultava la prima segnalazione di ritardo ad aprile 2022, reca in realtà la data del 27 febbraio 2025 e non del 27 settembre 2025, come erroneamente indicato nella decisione oggetto dell’istanza. Ne consegue che la visura CTC depositata dall’intermediario il 22 aprile 2025, secondo cui la prima segnalazione risale a maggio 2022, risulta più aggiornata rispetto a quella prodotta dal cliente.

Su questa base il Collegio ha accertato l’errore materiale lamentato dall’intermediario. La parte resistente ha inoltre riferito di essersi già adoperata, prima della presentazione del ricorso, per la cancellazione delle segnalazioni in CTC anteriori alla ricezione del preavviso, e di avere i sistemi pienamente allineati.

Il percorso argomentativo muove dai due requisiti di legittimità dell’iscrizione nei SIC: la veridicità sostanziale dell’inadempimento e il rispetto delle garanzie procedurali del preavviso. Nel caso concreto il dato sostanziale era pacifico, mentre oggetto di contestazione era il solo profilo formale. Il Collegio ha richiamato l’art. 125, comma 3, TUB e l’art. 5, comma 6, del Codice di deontologia approvato con Provvedimento del Garante del 12 settembre 2019.

Quanto alla prova della ricezione, il Collegio ha applicato l’orientamento condiviso secondo cui, in assenza di coincidenza tra i codici a barre delle attestazioni e quelli delle comunicazioni, rilevano tre indici presuntivi: la coincidenza delle date, la corrispondenza del numero di contratto e la compatibilità della data di recapito con quella di emissione. Il Collegio ha richiamato sul punto le decisioni del Collegio di Torino n. 5096/2025 e del Collegio di Roma n. 3491/2025. Per le missive dell’aprile 2020 e del marzo 2022 risultavano verificati il primo e il terzo indice, con conseguente dimostrazione della ricezione.

Il preavviso del marzo 2022, recapitato il 21.03.2022, doveva considerarsi il primo avviso utile, non essendo seguita alcuna segnalazione a quello del 2020. Poiché la segnalazione in CTC decorre ora da maggio 2022, essa risulta successiva e coerente con il preavviso. Il Collegio ha quindi accolto l’istanza di correzione e, in riforma della precedente statuizione, ha rigettato il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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