Legittimato passivo per estinzione anticipata è il cessionario che incassa il saldo (ABF Collegio di Milano n. 4342 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto, la pretesa restitutoria del consumatore non ha natura contrattuale, ma costituisce azione di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. Il diritto alla restituzione sorge quando il consumatore versa, a titolo di saldo, un importo superiore al dovuto, perché non decurtato dei costi che la legge impone di ridurre in proporzione alla vita residua del rapporto. Legittimato passivo è il soggetto che ha materialmente ricevuto il pagamento non dovuto, cioè l’accipiens; pertanto risponde della domanda il cessionario del credito che ha gestito l’estinzione e ha incassato il saldo, anche se le commissioni sono state percepite dall’originario finanziatore. Il ricorso è però respinto nel merito, perché il rimborso spettante risulta già integralmente riconosciuto e l’indennizzo di estinzione anticipata è dovuto quando previsto dal contratto e contenuto nei limiti di legge.

Il Fatto

Il ricorrente stipula nel maggio 2020 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, con rimborso in 120 rate mensili. Nell’ottobre 2024, dopo il pagamento di 48 rate, procede all’estinzione anticipata. Nel marzo 2025 presenta reclamo all’intermediario chiedendo la restituzione della quota non maturata di oneri e commissioni, senza esito.

Con il ricorso l’istante domanda complessivi € 710,07 a titolo di commissioni non godute, oltre al rimborso della penale di estinzione di € 183,79, alle rate eventualmente pagate in eccedenza, agli interessi legali e alle spese di assistenza. L’intermediario eccepisce il difetto di legittimazione passiva, qualificandosi cessionario del solo credito e non del contratto, e nel merito sostiene la correttezza del conteggio. Il ricorrente non replica.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la respinge. Richiamando il Collegio di Coordinamento n. 6816/2018, si afferma che la pretesa restitutoria del consumatore non deriva da un’azione contrattuale, ma da un’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Ne consegue che, in tema di ripetizione, il legittimato passivo è individuato nel soggetto che ha materialmente ricevuto il pagamento non dovuto.

Nel caso concreto è pacifico e documentato che l’intermediario, quale cessionario del credito, ha gestito la procedura di estinzione anticipata e ha incassato dal ricorrente la somma finale a saldo. In questa veste di accipiens egli è dunque il soggetto passivamente legittimato. L’eccezione è infondata.

Nel merito, però, il ricorso è respinto. Il contratto è anteriore alla nuova formulazione dell’art. 125-sexies TUB, ma per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 e dell’art. 27 del D.L. n. 104/2023 è consolidato che il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi del costo totale del credito, salvo le imposte, siano essi up-front o recurring. Il Collegio ridetermina il dovuto secondo i criteri del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, applicando la curva degli interessi per i costi up-front e il criterio contrattuale per i recurring: l’importo rimborsabile è € 1.218,82, a fronte di uno storno già effettuato di € 1.218,81. La differenza di un solo centesimo non giustifica la maggiore pretesa di € 710,07, fondata su un calcolo unilaterale.

Quanto alla penale, l’art. 125-sexies, comma 4, TUB consente un indennizzo equo e oggettivamente giustificato, entro i limiti massimi dell’1% del capitale rimborsato in anticipo se la vita residua supera l’anno. Secondo il Collegio di Coordinamento n. 5909/2020, esso è dovuto se previsto e contenuto nei limiti, salvo prova contraria del consumatore. Il ricorrente si limita a una richiesta generica, senza allegare elementi; l’importo rispetta comunque i limiti legali. La domanda è respinta.

Infine, la domanda di restituzione di rate versate dopo l’estinzione è priva di supporto probatorio. In base all’art. 2697 c.c. spetta a chi agisce dimostrare il pagamento indebito, e non è prodotta alcuna documentazione attestante addebiti successivi. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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