Il pagamento personale del cliente esclude la truffa da non autorizzazione (ABF Collegio di Palermo n. 8025 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte personalmente dal cliente, ancorché indotte dal raggiro di terzi, non costituiscono transazioni non autorizzate ai sensi del d.lgs. n. 11/2010 e non attivano la disciplina del rimborso. L’intermediario non è tenuto a verificare la liceità, l’affidabilità o le prospettive economiche degli investimenti sottostanti i pagamenti richiesti dal cliente. Nessuna responsabilità, neppure concorsuale, può essere attribuita all’intermediario che, in assenza di concreti indici di anomalia secondo la tipizzazione normativa, abbia attivato gli strumenti a propria disposizione per mettere in guardia la cliente, la quale abbia manifestato la volontà di proseguire l’operatività.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un conto corrente, ha riferito di aver subito una truffa ordita da sedicenti operatori di investimento in criptovalute, i quali, con la promessa di copiosi guadagni, l’avrebbero indotta a eseguire numerose operazioni di pagamento. Le n. 36 operazioni contestate, disposte tra il 12.02.2025 e il 04.09.2025, ammontano complessivamente a € 288.744,00. Dopo l’esito negativo del reclamo, la ricorrente ha adito l’Arbitro chiedendo la restituzione delle somme entro i limiti di competenza per valore.
L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difformità del reclamo preventivo e per incompetenza per valore, escludendo nel merito ogni propria responsabilità: le operazioni sarebbero state personalmente eseguite dalla cliente e non rientrerebbero nell’alveo applicativo del d.lgs. n. 11/2010.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quella relativa alla difformità del reclamo è infondata: nella nota di reclamo del 10.10.2025 le richieste conclusive menzionavano la sola operazione di € 1.600,00 del 30.08.2025, ma nel corpo del reclamo veniva operato il disconoscimento delle operazioni con decorrenza 12.02.2025 – 04.09.2025 e in calce venivano elencate specificamente tutte le operazioni disconosciute. Il reclamo è dunque idoneo a coprire le domande formulate con il ricorso.
Parimenti infondata è l’eccezione di incompetenza per valore. Sebbene il danno lamentato ammonti a € 288.744,00 e superi la soglia di competenza, con il ricorso la ricorrente ha espressamente limitato la domanda a € 200.000,00, richiamando i limiti dell’Arbitro. Il Collegio richiama il costante orientamento dei Collegi territoriali secondo cui sono ammissibili i ricorsi nei quali il ricorrente contenga la domanda entro la soglia, anche se il valore della controversia sia superiore e con riserva di agire in altre sedi per il residuo.
Nel merito, il Collegio rileva che dalla documentazione acquisita non emerge la modalità con cui sarebbe stata perpetrata la truffa e che la ricorrente non ha prodotto la denuncia alle Forze dell’Ordine richiamata nel reclamo. Risulta invece pacifico che le operazioni siano state disposte personalmente dalla ricorrente, circostanza che esclude l’applicabilità della disciplina del d.lgs. n. 11/2010 per le operazioni non autorizzate. Il Collegio richiama il costante orientamento dei Collegi ABF, secondo cui le operazioni non sono non autorizzate quando sono integralmente eseguite dal cliente, seppure in virtù del raggiro dei malfattori, e cita il precedente dello stesso Collegio decidente ABF Palermo, dec. 2787/2024, con i richiami a ABF Palermo, n. 10042/2020, ABF Roma, n. 4685/2021 e ABF Milano, n. 13553/2021.
Quanto alla denunciata omessa rilevazione degli indici di anomalia, il Collegio osserva che l’intermediario ha dimostrato l’apertura del conto soltanto due giorni prima dell’inizio delle operazioni, circostanza che precludeva il raffronto con una pregressa operatività. L’intermediario ha inoltre riferito di aver contattato la cliente e di averla messa in guardia sulla rischiosità di investimenti non verificati, ma la cliente ha manifestato la volontà di proseguire, avendo aperto il conto proprio per “fare trading”. In simile situazione deve escludersi ogni responsabilità, neppure concorsuale, dell’intermediario. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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