Truffa del falso figlio operazione disposta dal ricorrente esclusa non autorizzazione (ABF Collegio di Roma n. 2054 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento disposta personalmente dal titolare dello strumento, con l’inserimento di tutti i fattori di autenticazione e in particolare del PIN, deve considerarsi autorizzata ai sensi della disciplina attuativa della PSD2, anche quando il consenso sia viziato da artifizi e raggiri di un terzo. In tale ipotesi non trova applicazione il regime di responsabilità dell’intermediario previsto dagli artt. 10 e ss. del d.lgs. n. 11/2010. Resta comunque verificabile la condotta della banca alla luce della clausola generale di buona fede, ma l’assenza di addebiti specifici esclude tanto l’accoglimento del ricorso quanto un concorso di colpa.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver ricevuto un messaggio su WhatsApp da un numero sconosciuto, con cui un soggetto, fingendosi suo figlio all’estero, lo informava del furto dello zaino e del portafoglio e gli chiedeva con urgenza un bonifico di € 960,00. Convinto della veridicità della richiesta, si recava in una ricevitoria ed eseguiva personalmente una ricarica tramite il QR ricevuto. Poco dopo, contattato il figlio al numero abituale, comprendeva di essere stato vittima di una truffa: bloccava la carta, presentava denuncia e reclamo a entrambi gli intermediari coinvolti.

L’Intermediario A, presso cui è intrattenuto il conto, e l’Intermediario B, emittente la carta, negavano il rimborso. Il primo eccepiva che l’addebito era di € 964,00 per effetto di € 4,00 di commissioni e che il ricorrente aveva eseguito la ricarica con carta fisica e PIN, senza accertarsi dell’identità del richiedente. Il secondo contestava la propria legittimazione passiva, qualificandosi come mero collaboratore tecnico dell’emittente, e in subordine chiedeva il rigetto nel merito.

La motivazione del Collegio

Sulla legittimazione passiva, il Collegio rileva che il contratto tra i due intermediari attribuisce all’Intermediario B la gestione dei disconoscimenti e l’onere di provare l’adozione di un sistema di autenticazione forte, mentre il rimborso resta a carico dell’Intermediario A. Poiché l’Intermediario B ha curato la gestione dell’istanza di contestazione, ha riscontrato nel merito la richiesta e ha prodotto in procedura la documentazione tecnica e i log delle transazioni, la sua legittimazione è affermata, in linea con l’orientamento dei Collegi.

Nel merito, la questione centrale riguarda la qualificazione dell’operazione. Entrambi gli intermediari documentano che il pagamento è stato eseguito con la carta del ricorrente mediante inserimento del PIN e che risulta correttamente autenticato, registrato e contabilizzato. Il Collegio richiama l’orientamento unanime dei Collegi territoriali: quando l’operazione è posta in essere per intero dal pagatore, con la disposizione di pagamento e tutti i fattori di autenticazione, essa è autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità della PSD2.

La dinamica descritta è ricondotta al cd. family emergency scam: il truffatore, spacciando un numero sconosciuto per il nuovo contatto di un parente, sfrutta le dinamiche familiari per indurre la vittima a disporre il pagamento. Il Collegio richiama la propria decisione n. 5607/2024 e le precedenti n. 2414/2023, n. 8071/2023 e n. 10692/2022, secondo cui non è non autorizzata l’operazione effettuata personalmente dal titolare, sebbene sulla base di un consenso viziato da raggiri.

L’inapplicabilità degli artt. 10 e ss. del d.lgs. n. 11/2010 non esime però dall’esaminare la condotta degli intermediari alla luce della buona fede. Su questo terreno il Collegio non ravvisa addebiti: non vi sono margini né per accogliere il ricorso né per configurare un concorso di colpa. Il ricorso è quindi respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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