Autenticazione forte e mancate allegazioni sulla truffa escludono il rimborso del bonifico (ABF Collegio di Roma n. 2053 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
A fronte del disconoscimento di un’operazione di pagamento, spetta al prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 11/2010. Ove il pagatore lamenti l’assenza di autenticazione forte, questi non sopporta alcuna perdita salvo che abbia agito in modo fraudolento, secondo il combinato disposto dell’art. 10-bis, comma 1, lett. b e dell’art. 12, comma 2-bis, del d.lgs. n. 11/2010. La secure call, con chiamata dal numero certificato e digitazione del codice OTP, costituisce modalità di autenticazione astrattamente conforme ai requisiti della SCA. Le mancate allegazioni del cliente sulle circostanze di fatto della frode costituiscono un elemento da cui l’Arbitro può trarre il proprio convincimento sulla colpa grave, quando l’intermediario abbia offerto prova dell’autenticazione delle transazioni disconosciute.

Il Fatto

La rappresentante legale di una società ricorrente disconosce un bonifico online di 10.000,00 euro eseguito il 09.06.2022, che assume non autorizzato. Riferisce di aver ricevuto, nei mesi precedenti e nel giorno stesso dell’operazione, telefonate da utenze riferibili alla banca e da numeri esteri: un sedicente operatore le avrebbe chiesto di verificare il conto e di fornire le credenziali, richiesta cui sostiene di non aver dato seguito. Il giorno successivo la banca la contatta segnalando bonifici anomali, alcuni dei quali bloccati, e l’addebito dell’operazione contestata.

La società chiede la restituzione dell’importo e contesta la condotta dell’intermediario, che non avrebbe bloccato un bonifico anomalo per beneficiario, importo e causale e non avrebbe fornito esaustive spiegazioni in sede di reclamo. L’intermediario si oppone: dopo l’annullamento di quattro bonifici non autorizzati ha tentato il richiamo dell’operazione, con esito negativo; la password dell’home banking era stata modificata e gli accessi risultavano autenticati tramite secure call; la cliente non aveva impostato la domanda di sicurezza.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricorda che l’operazione ricade nell’ambito del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2, e che essa è successiva all’entrata in vigore del Regolamento Delegato (UE) n. 2018/389. Su questa base si distribuisce l’onere probatorio: a fronte del disconoscimento, il prestatore di servizi di pagamento deve dimostrare l’avvenuta autenticazione; il pagatore non sopporta perdite quando manchi l’autenticazione forte, salvo comportamento fraudolento del medesimo.

Sul piano tecnico il Collegio esamina il meccanismo di secure call: l’utente inserisce codice utente e password, poi si identifica tramite chiamata al numero verde effettuata esclusivamente dal cellulare certificato, digitando il codice OTP visualizzato. Tale schema era già stato ritenuto astrattamente conforme ai requisiti della SCA in proprie precedenti decisioni. Nel caso concreto l’intermediario ha prodotto, su richiesta di integrazione del Collegio, l’evidenza delle chiamate delle ore 11:04 e delle ore 11:25 del 09.06.2022, seguite dall’esecuzione del bonifico autorizzato alle ore 11:28, e una relazione tecnica attestante l’uso della secure call con inserimento del PIN. La documentazione prova dunque l’autenticazione forte dell’operazione.

Quanto alla dinamica della truffa, la ricorrente non produce evidenza delle chiamate ricevute né ulteriori dettagli. Il Collegio richiama l’orientamento condiviso dai collegi territoriali, secondo cui le mancate allegazioni del cliente sulle circostanze di fatto della frode sono un elemento da cui trarre il convincimento sulla colpa grave, quando l’intermediario abbia provato l’autenticazione delle transazioni. Nel caso di specie, l’assenza di elementi idonei a contestualizzare la truffa opera insieme alla prova della corretta esecuzione conforme alla SCA.

Resta il rilievo sull’asserita anomalia del bonifico. Dall’estratto conto trasmesso non emergono le movimentazioni precedenti; l’intermediario riferisce che la società è solita disporre bonifici di importo pari o superiore. Il Collegio osserva inoltre che il giorno successivo ulteriori bonifici non autorizzati sono stati bloccati dalla banca. In difetto di elementi utili e accertata l’autenticazione, il ricorso viene respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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