L’accertamento della determinatezza del tasso leasing è riservato al giudice di merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 9856 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento in ordine alla determinatezza dell’oggetto contrattuale, ivi incluso il requisito di determinatezza del tasso di interesse pattuito in un contratto di leasing, costituisce attività riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione sotto il paradigma della violazione e falsa applicazione di legge. È inammissibile il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo ove la parte non indichi la sede di allegazione del documento idonea a rendere controverso il fatto. È altresì inammissibile la doglianza di motivazione apparente che non si confronti con la ratio decidendi e si limiti a comparare la motivazione con le risultanze processuali. La decisione del giudice di merito di non ammettere la consulenza tecnica d’ufficio è discrezionale e non è censurabile per cassazione.
Il Fatto
La società utilizzatrice e due garanti proponevano domande di accertamento dell’invalidità delle clausole di due contratti di leasing, aventi a oggetto la determinazione degli interessi, e di condanna della concedente alla restituzione degli importi riscossi. Il Tribunale e, in grado di appello, la Corte di appello di Milano respingevano le domande, ritenendo che i contratti recassero l’indicazione del cosiddetto “tasso leasing” e degli altri elementi rilevanti ai fini della determinatezza del tasso di interesse. Avverso tale sentenza le parti soccombenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale era stata dedotta la violazione dell’art. 117, commi 4, 6 e 8, t.u.b. e dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto l’indicazione del “tasso leasing” idonea a soddisfare il requisito di determinatezza. La Suprema Corte ha chiarito che l’accertamento della determinatezza dell’oggetto contrattuale costituisce attività riservata al giudice di merito e non può essere censurata per cassazione sotto il paradigma della violazione di legge, richiamando i precedenti di Cass. n. 4849 del 2007 e Cass. n. 1165 del 2000.
Il secondo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo per la presunta divergenza tra il tasso contrattuale e quello applicato, è stato dichiarato inammissibile sia per la mancata indicazione della sede di allegazione del documento, sia per la carenza di decisività del fatto, avendo la Corte di merito escluso la rilevanza della difformità con una ratio decidendi non impugnata.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentavano la nullità della sentenza per motivazione apparente. La doglianza è stata ritenuta inammissibile in quanto non si confrontava con la ratio decidendi, secondo cui l’eventuale discrasia tra tasso indicato e tasso praticato non avrebbe determinato l’indeterminatezza dell’oggetto contrattuale; inoltre, la motivazione apparente non può essere denunciata mediante comparazione con le risultanze processuali.
Il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, censuravano la mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio. La Corte ha ribadito che tale decisione appartiene alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, richiamando Cass. n. 18299 del 2024, Cass. n. 25281 del 2023 e Cass. n. 326 del 2020, rilevando altresì che la Corte di appello aveva motivato il diniego con l’insussistenza della dedotta nullità contrattuale.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust..
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Nota della Redazione
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