Segnalazioni in SIC illegittime senza prova del preavviso e della sua tempestività (ABF Collegio di Napoli n. 32 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di segnalazioni in SIC, l’intermediario che le ha disposte deve provare sia la veridicità sostanziale dell’inadempimento, sia la ricezione del preavviso da parte del cliente, nonché la tempestività dello stesso rispetto alla visibilità dei dati. Il preavviso, atto unilaterale recettizio ex art. 1334 cod. civ., produce effetti solo dopo la conoscenza del destinatario: la mera spedizione non basta. Il preavviso deve precedere di quindici giorni la visibilità della segnalazione ai partecipanti, ed è onere dell’intermediario provare il momento in cui la segnalazione è divenuta visibile, trattandosi di elemento costitutivo della sua legittimità. In difetto di tale prova la segnalazione è illegittima e va cancellata.

Il Fatto

Il ricorrente, coobbligato in un mutuo ipotecario erogato nel febbraio 2007, contesta la legittimità di segnalazioni negative a proprio carico in Crif ed Experian, deducendo un duplice vizio: formale, per il mancato invio dei preavvisi di segnalazione; sostanziale, per la mancata produzione, da parte dell’intermediario, del contratto e dell’estratto conto richiesti.

L’intermediario si difende sostenendo che le irregolarità nei pagamenti risalgono al 2012, che i solleciti e i preavvisi sono stati inviati all’indirizzo in archivio e che la ricezione sarebbe dimostrata dalla tracciatura GPS delle spedizioni e dalle successive richieste di sospensione del pagamento delle rate. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio accoglie il ricorso. Sul piano sostanziale osserva che il ricorrente non formula contestazioni specifiche sulle inadempienze e ne ammette l’esistenza, con dichiarazioni di connotazione confessoria; la documentazione dell’intermediario non è contestata e può quindi essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. Il presupposto sostanziale delle segnalazioni è dunque provato.

Il vizio si colloca invece sul piano formale. L’intermediario produce sette lettere di sollecito del 2015 e 2016 contenenti l’avviso di futura iscrizione nei SIC e richiama la tracciatura della società di spedizioni. Ma nei documenti depositati compare la dicitura “nessuna informazione di recapito disponibile”: manca perciò la prova della ricezione delle note di preavviso.

Il Collegio ricorda che il preavviso è atto unilaterale recettizio e che, secondo la decisione del Collegio di Coordinamento n. 3089/2012, il convincimento sulla ricezione va formato su tutti gli elementi offerti dagli atti. Ammette che, in presenza di numerosi solleciti e in assenza di elementi contrari come un cambio di indirizzo, la ricezione potrebbe essere ritenuta in via presuntiva.

Resta tuttavia un secondo e decisivo profilo: l’intermediario non fornisce alcun riscontro sulla tempestività del preavviso rispetto alla visibilità dei dati relativi al primo ritardo. I preavvisi risalgono agli anni 2015 e 2016, mentre le segnalazioni contestate riguardano periodi successivi, come emerge dalle visure aggiornate al 30.04.2025. Secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, richiamati nella decisione del Collegio di Palermo n. 5925/25, il preavviso deve precedere di quindici giorni la visibilità della segnalazione ed è onere dell’intermediario provare tale momento, quale elemento costitutivo della legittimità.

In conclusione il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC e dispone che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente € 20,00 a rimborso del versamento effettuato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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