Banca non tenuta a controllo sistematico della delega ad operare sul conto (ABF Collegio di Milano n. 4923 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una delega ad operare validamente conferita, l’intermediario non è tenuto a un controllo sistematico sull’opportunità delle singole operazioni disposte dal delegato. La banca ha il dovere di eseguire le disposizioni ricevute e può intervenire solo in presenza di anomalie manifeste, valutabili ictu oculi. L’età avanzata dei correntisti, in assenza di provvedimenti di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno, non impone di bloccare l’operatività del delegato. Ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, la legittimazione a richiedere l’accertamento sulla gestione del rapporto spetta anche al chiamato all’eredità che agisca a fini conservativi, documentando l’istanza di accettazione con beneficio di inventario. La domanda sulle somme avanzata per la prima volta in sede di replica costituisce inammissibile mutatio libelli.

Il Fatto

La ricorrente, figlia del cointestatario poi deceduto, contesta la gestione del conto corrente cointestato al genitore e al coniuge superstite. Lamenta numerose movimentazioni anomale disposte da un’altra delegata tra il gennaio 2024 e l’ottobre 2025, a suo dire facilitate da una carente vigilanza dell’intermediario, tenuto conto dell’età avanzata e della non autonomia dei titolari. Deduce inoltre irregolarità nella gestione post mortem del conto e il mancato riscontro di merito ai reclami.

L’intermediario eccepisce la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, l’indeterminatezza del ricorso e, nel merito, la piena legittimità del proprio operato in forza della delega conferita. Chiede il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. Quella di carenza di legittimazione attiva è infondata. La nozione di “colui che succede a qualunque titolo” dell’art. 119, comma 4, TUB va interpretata in senso ampio: il diritto è riconosciuto anche al chiamato all’eredità, specie quando l’azione mira alla ricostruzione del patrimonio del de cuius e alla conservazione delle ragioni ereditarie. La ricorrente ha documentato l’istanza di accettazione con beneficio di inventario, elemento sufficiente a radicare un interesse qualificato a fini conservativi.

Diversa la sorte dell’eccezione sull’ammissibilità. Nel ricorso introduttivo manca una specifica domanda di condanna al risarcimento o alla restituzione, con espressa riserva di quantificare il danno altrove. La richiesta di “determinazioni” sulle somme, avanzata solo in replica, è generica e costituisce mutatio libelli, in violazione del contraddittorio. L’unica domanda ammissibile resta quella di accertamento dell’inadempimento agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede.

Nel merito, il ricorso è infondato. Il Collegio richiama il principio per cui, in presenza di delega valida, l’intermediario non deve controllare sistematicamente l’opportunità delle operazioni del delegato. La banca esegue le disposizioni ricevute e può intervenire solo di fronte a anomalie manifeste, da valutare ictu oculi e non attraverso un’analisi a posteriori dei rapporti sottostanti.

Nel caso concreto non emergono indici di tale gravità. Le operazioni, pur numerose e significative, sono state disposte dalla figlia dei correntisti, legata ai titolari da stretto rapporto familiare. I titolari non avevano mai contestato, pur ricevendo la rendicontazione periodica. L’età avanzata, senza provvedimenti di interdizione o amministrazione di sostegno, non impone alla banca di bloccare il delegato.

Quanto alla gestione post mortem, il Collegio richiama la ABF, Collegio di Coordinamento, dec. n. 5305/2013: il blocco della sola quota del de cuius, pari al 50% del saldo, con conto operativo per il superstite, è conforme alla disciplina del conto cointestato a firme disgiunte. L’accredito della liquidazione di una polizza a favore del superstite non è operazione irregolare. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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