Truffa sul sito clone e bonifici istantanei disconosciuti: operazioni autorizzate, nessun rimborso (ABF Collegio di Milano n. 4402 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, la stessa deve considerarsi autorizzata, anche se il cliente ha agito cadendo vittima di un raggiro. Non viene quindi in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/UE e al D. Lgs. n. 11/2010, né l’intermediario è tenuto alla prova dell’autenticazione. Resta possibile una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento secondo le norme di diritto comune, ma solo se emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. La colpa grave del cliente, desumibile dalla dinamica della truffa dallo stesso rappresentata, esclude il rimborso.

Il Fatto

Il ricorrente, alla ricerca di determinati beni, entrava in contatto con soggetti che si presentavano come operatori di una società realmente esistente nel settore della produzione degli stessi beni. I truffatori utilizzavano un sito clone, graficamente e nominalmente riconducibile a quella società. Contattati al numero indicato sul sito, gli interlocutori illustravano i prodotti tramite fotografie e prospettavano la consegna solo previo pagamento immediato, esercitando forte pressione.

Il cliente eseguiva così un primo bonifico istantaneo di € 700,00 e, subito dopo, con il pretesto di un errore di causale e dell’assicurato annullamento del primo, ne disponeva un secondo della medesima cifra. Nello stesso giorno presentava denuncia alle Autorità. Il reclamo del 17 dicembre 2025 veniva riscontrato negativamente; l’intermediario non si costituiva nel procedimento. Il ricorrente chiedeva il rimborso di € 1.400,00.

La motivazione del Collegio

Il Collegio qualifica la questione come disconoscimento di due operazioni di bonifico istantaneo eseguite il 15 dicembre 2025. È pacifico che le operazioni siano state disposte direttamente dal cliente, il quale, cadendo vittima del raggiro, ha seguito le indicazioni impartitegli al telefono dal falso operatore. La circostanza rilevante è che egli ha agito nella piena consapevolezza di disporre un bonifico, sia pure al fine di concludere l’acquisto dei beni.

Da qui la conseguenza giuridica. Secondo l’orientamento dei Collegi, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata. Non si applica pertanto il regime delle operazioni non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/UE e dal D. Lgs. n. 11/2010, e il Collegio non deve verificare la corretta esecuzione e autenticazione ai sensi degli artt. 10 ss. del decreto. Rientrano in questa fattispecie le operazioni c.d. “sotto dettatura”; a maggior ragione vi rientrano quelle disposte nella consapevolezza di effettuare un bonifico, come nel caso esaminato.

Il Collegio precisa poi che, in caso di operazioni compiute direttamente dal cliente, l’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile una responsabilità oggettiva a suo carico. Resta possibile una responsabilità concorrente del PSP secondo le norme di diritto comune, qualora dalla documentazione emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode: la mancata disponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente, il mancato rilievo di indici di frode. Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie.

Il Collegio rileva inoltre la colpa grave del cliente, emergente dalla dinamica della truffa dallo stesso rappresentata in denuncia, e l’assenza di elementi per rimproverare un comportamento scorretto all’intermediario, il quale ha riferito di essersi attivato, senza successo, per recuperare le somme. Quanto alla dedotta anomalia rispetto al profilo operativo, le affermazioni sono rimaste prive di riscontro: non risultano agli atti gli estratti del conto e, trattandosi di due bonifici di importo non superiore al plafond per acquisti online, non erano riscontrabili anomalie oggettive.

Il ricorso è pertanto non accolto, non potendosi attribuire responsabilità all’intermediario per la truffa subita dal cliente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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