Recesso dal conto corrente: preavviso, giusta causa e onere di motivazione (ABF Collegio di Milano n. 4405 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto potestativo dell’intermediario di recedere da un contratto di conto corrente a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1855 c.c., è libero e insindacabile nel merito. Esso deve però essere esercitato secondo buona fede, in applicazione congiunta degli artt. 1373 e 1855 c.c.. Se l’intermediario recede senza preavviso invocando la giusta causa, deve esplicitare in modo adeguato le relative motivazioni già nella comunicazione di recesso. La giusta causa dedotta per la prima volta in sede di controdeduzioni è tardiva e inidonea a giustificare il recesso. L’introduzione di domande nuove in sede di repliche è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente riceve dall’intermediario una comunicazione di recesso unilaterale dal conto corrente, con richiamo del preavviso contrattuale di due mesi. Il conto viene però chiuso prima della scadenza del termine, con disattivazione delle credenziali di home banking. Il cliente lamenta l’assenza di motivazioni specifiche e chiede di valutare il rispetto del preavviso, la gestione della comunicazione e la coerenza del comportamento della banca sui diversi rapporti.

L’intermediario eccepisce l’inammissibilità e chiede il rigetto: richiama la clausola che consente il recesso senza preavviso in presenza di giusta causa, invoca l’autonomia contrattuale e sostiene di aver riscontrato le richieste del cliente. Solo in controreplica indica la giusta causa in presunte anomalie nella movimentazione del conto emerse dai controlli interni. Il cliente replica contestando la tardività di tale motivazione, l’inefficacia del riscontro inviato a casella non certificata e la disattivazione delle credenziali relative a rapporti distinti, chiedendo anche un indennizzo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la fattispecie sulla base della comunicazione di recesso del 09.10.2025, la cui ricezione non è contestata. In essa l’intermediario richiamava l’art. 7.6 delle Disposizioni Contrattuali e indicava espressamente il preavviso di due mesi. È pacifico che il conto sia stato chiuso il 12/11/2025, quindi prima del decorso del termine.

Preso atto del mancato rispetto del preavviso, il Collegio esamina la difesa dell’intermediario, che richiama il comma 11 del medesimo articolo, relativo al recesso senza preavviso per giusta causa. Sul punto si richiama l’orientamento maggioritario dei Collegi ABF: il recesso ad nutum da rapporto a tempo indeterminato è libero, non potendosi apprezzare nel merito le scelte economiche delle parti. Dalla lettura congiunta degli artt. 1373 e 1855 c.c. deriva però che il diritto potestativo va esercitato in buona fede.

Ne consegue che, quando l’intermediario receda senza preavviso per giusta causa, deve esplicitare in maniera adeguata le motivazioni. L’illegittimità del recesso può quindi profilarsi quando esso sia esercitato in modo arbitrario, in assenza di adeguata motivazione. Nel caso concreto la comunicazione richiamava solo la clausola del recesso con preavviso e non conteneva alcuna indicazione sulle ragioni dell’interruzione del rapporto.

La giusta causa — consistente in presunte movimentazioni anomale emerse dai controlli interni — è stata dedotta dall’intermediario soltanto in sede di controrepliche. Il Collegio la ritiene del tutto tardiva e inidonea a costituire valida base giustificativa del recesso a suo tempo intimato. Le modalità di esercizio risultano quindi non conformi, sia nel caso di recesso con preavviso, per difetto del termine, sia nel caso di recesso senza preavviso, per mancata esplicitazione della giusta causa. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con accertamento della violazione del termine di preavviso.

La domanda di indennizzo è invece inammissibile, perché formulata solo in sede di repliche: il ricorso non conteneva alcuna domanda risarcitoria. Il Collegio richiama il consolidato orientamento dell’Arbitro (Collegio di Milano, decisione n. 5239/2024). Nel merito, per completezza, rileva che l’indennizzo avrebbe richiesto la prova del pregiudizio e che la documentazione non consente di ricostruire i termini del preteso blocco. Quanto al mancato riscontro, è in atti la risposta del 24.10.2025, correttamente indirizzata alla casella e-mail, sia pure non certificata, usata dal cliente per la richiesta. L’intermediario è tenuto al contributo di € 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1855 c.c.

Tutte le 10 sentenze sull'art. 1855 c.c.

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