Truffa “sotto dettatura” e autorizzazione del bonifico: nessun rimborso PSD2 (ABF Collegio di Torino n. 379 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando un’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, mediante l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione forte, essa deve considerarsi autorizzata ai sensi della disciplina sui servizi di pagamento. Il raggiro che abbia indotto il cliente a disporre il bonifico, ancorché idoneo ad alterare il processo formativo del volere, opera «a monte» dell’operazione e non ne inficia l’autorizzazione, collocandosi il pagamento «a valle», in assenza di anomalie procedurali. Non ricorrono pertanto i presupposti per il rimborso previsto dalla PSD2, né emergono indici di responsabilità dell’intermediario secondo la normativa ordinaria.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato contattato, il 20 gennaio 2025, da un soggetto che si presentava come il servizio antifrode dell’intermediario, utilizzando il numero ufficiale della banca e richiamando dati sensibili quali nome, numero di conto e saldo indicativo. L’operatore, prospettando movimentazioni sospette, lo invitava a disporre con urgenza un bonifico verso un IBAN indicato come «sicuro». Il cliente eseguiva così un pagamento di € 6.980,00, scoprendo solo in seguito la frode e non riuscendo ad annullare l’operazione il giorno successivo in filiale.

Dopo il reclamo del 23 giugno 2025, respinto dall’intermediario il 3 luglio 2025, il ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo il rimborso. Contestava l’assenza di sistemi di sicurezza, come alert o blocchi temporanei, dinanzi a una movimentazione anomala verso un beneficiario sconosciuto, e l’omesso tentativo di recupero tramite l’intermediario ricevente. L’intermediario eccepiva che l’operazione era stata autorizzata con codice OTP generato previa validazione del PIN e tramite l’APP installata sul dispositivo del cliente, invocando il rigetto e, in subordine, il concorso con applicazione della franchigia.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove da un dato pacifico: il ricorrente ha ammesso di aver personalmente disposto l’operazione, ancorché vittima di un raggiro. Su questa premessa la decisione verifica se ricorrano i presupposti per l’applicazione del regime di responsabilità dell’intermediario previsto dalla PSD2, espressamente eccepita come inapplicabile dalla banca resistente.

Il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi: quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità della PSD2. In questa fattispecie rientrano le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione, ossia le c.d. operazioni «sotto dettatura».

La motivazione chiarisce la distinzione temporale su cui si regge la decisione: i raggiri che hanno indotto il ricorrente al compimento dell’operazione, pur avendo potuto alterare il processo formativo del volere, si sono collocati «a monte» dei pagamenti, mentre questi ultimi sono stati effettuati «a valle», in assenza di anomalie procedurali e direttamente ad opera del cliente. Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, citando le decisioni del Coll. Roma n. 3390/23, Coll. Napoli n. 964/23, Coll. Bari n. 2577/23, Coll. Palermo n. 2374/23 e Coll. Torino n. 9159/22.

La decisione sottolinea poi come l’esplicita ammissione del cliente di aver personalmente eseguito le operazioni, per quanto sotto la pressione truffaldina, escluda già in radice il presupposto necessario ai fini del rimborso, cioè il difetto di autorizzazione (così Coll. Torino n. 4657/23). La banca ha peraltro dimostrato la sussistenza dei requisiti dell’autenticazione forte, applicata nel caso concreto.

Il Collegio esclude infine che sussistano indici ulteriori dai quali dedurre, in applicazione della normativa ordinaria, una responsabilità dell’intermediario. Il ricorso viene quindi non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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