Inammissibile il ricorso ABF che chiede sanzioni e un facere infungibile all’intermediario (ABF Collegio di Milano n. 793 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
I Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario possono emanare pronunce di accertamento e di corresponsione di somme di denaro, ma non pronunce costitutive aventi ad oggetto un facere infungibile né provvedimenti sanzionatori. È pertanto inammissibile il ricorso con cui il cliente, dolendosi della condotta tenuta dall’intermediario in fase precontrattuale, chieda la condanna dello stesso alla stipula di un contratto di finanziamento o l’irrogazione di una sanzione, senza formulare alcuna domanda risarcitoria. La verifica di correttezza affidata all’Arbitro resta circoscritta ai poteri che le Disposizioni sul funzionamento dell’ABF gli attribuiscono espressamente.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver avviato un processo di consolidamento dei propri debiti, raccogliendo preventivi presso più istituti. Dopo un primo contatto con l’intermediario convenuto, una dipendente dello stesso avrebbe chiesto di visionare il preventivo della concorrenza e avrebbe assicurato la fattibilità di un finanziamento alle medesime condizioni economiche, con l’ulteriore vantaggio di eventuali acconti.

In base a tali rassicurazioni il ricorrente avrebbe annullato la pratica già avviata con altro istituto e avrebbe inviato la documentazione, validando la propria email. Poco dopo la stessa dipendente comunicava l’impossibilità di procedere alla stipula. Il ricorrente ha quindi chiesto all’Arbitro una valutazione sulla condotta dell’intermediario e l’adozione di provvedimenti sanzionatori, senza avanzare domanda risarcitoria. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, oltre al difetto dei presupposti di ogni responsabilità, chiedendone comunque il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua l’oggetto del ricorso nella richiesta di verifica della correttezza della condotta dell’intermediario in fase precontrattuale, con particolare riguardo alla mancata stipula del finanziamento e all’affidamento che il ricorrente assume essere stato ingenerato dalle interlocuzioni con la dipendente.

La questione viene risolta sul piano dei poteri dell’Arbitro. Le Disposizioni sul funzionamento dell’ABF consentono ai Collegi di emanare pronunce di accertamento e di corresponsione di somme di denaro; non ammettono invece pronunce costitutive che riguardino un facere infungibile, né provvedimenti sanzionatori.

Su questa base il ricorso è dichiarato inammissibile. Le domande dirette a ottenere la condanna a un facere infungibile non rientrano nella competenza dell’Arbitro. Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando le proprie decisioni n. 8693/2025, n. 1371/2024, n. 2653/2024, n. 812/2024, n. 1339/2024, n. 1245/2024, n. 13281/2023, n. 10153/2023 e n. 8462/2023.

La decisione non esamina quindi nel merito la fondatezza dell’affidamento dedotto dal ricorrente, né le registrazioni delle conversazioni telefoniche richiamate a sostegno delle proprie ragioni. La mancanza di una domanda risarcitoria rende la pretesa non componibile con i poteri decisori dell’Arbitro, con la conseguenza che il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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