Truffa telefonica e bonifico disposto dal cliente: nessuna operazione non autorizzata (ABF Collegio di Milano n. 94 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente dal titolare del conto, ancorché la volontà sia stata viziata dal raggiro di un terzo che si sia qualificato come operatore bancario, costituisce operazione autorizzata e non rientra nell’ambito applicativo degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. n. 11/2010, dettati per gli utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento. L’intermediario non può essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva quando l’ordine sia stato impartito dal cliente e l’autenticazione sia avvenuta nel rispetto della strong customer authentication prescritta dalla PSD2. Gli obblighi di blocco e di richiamo dell’operazione decorrono dalla segnalazione del cliente e vanno valutati secondo gli orari di operatività contrattualmente indicati.
Il Fatto
La ricorrente, insoddisfatta dell’esito del reclamo, si rivolge all’Arbitro deducendo di essere stata vittima di una truffa telefonica. Il 14 maggio 2025 un soggetto, qualificatosi come operatore dell’istituto, l’avrebbe avvertita di presunti bonifici sospetti in uscita e l’avrebbe indotta a impartire un ordine di pagamento di € 17.490,00, nella convinzione di bloccare quei movimenti.
La cliente lamenta che la banca non abbia adottato adeguati meccanismi di controllo e protezione, in violazione del Regolamento Delegato (UE) 2018/389, e che non abbia bloccato l’operazione nonostante la segnalazione telefonica del mattino seguente. Chiede la restituzione dell’importo, ridotto a € 17.490,00, o in subordine il risarcimento del danno. L’intermediario eccepisce che l’operazione è stata eseguita personalmente dalla cliente, con doppio fattore di autenticazione, e che il pagamento è stato lavorato entro gli orari contrattuali.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la disciplina del D. Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2, soffermandosi sulla ripartizione degli oneri probatori in caso di disconoscimento. Il criterio che addossa al prestatore il rischio degli utilizzi fraudolenti presuppone però, sul piano fattuale, che l’utilizzo non autorizzato derivi da furto, smarrimento o illecito utilizzo dei codici da parte di terzi frodatori.
Nel caso concreto tale presupposto manca. Dalla denuncia emerge una dichiarazione di natura confessoria della cliente circa l’avvenuta disposizione autonoma e personale del bonifico, seppure in conseguenza del raggiro. Il Collegio richiama la propria decisione n. 16551/2021: anche quando la volontà del cliente è viziata dal raggiro, l’intermediario non poteva che considerare autorizzati i pagamenti effettuati personalmente dal titolare, non avendo alcuna possibilità di accorgersi della truffa. L’operazione va quindi inquadrata nell’art. 5 del D. Lgs. n. 11/2010 e non nell’art. 10.
Cadono anche le due contestazioni ulteriori. Quanto alla pretesa natura istantanea del bonifico, le evidenze contabili, la notifica PUSH, l’SMS alert e i LOG informatici confermano che si trattò di un bonifico ordinario SEPA; il servizio istantaneo è stato reso disponibile solo dal 9 ottobre 2025. Quanto al mancato blocco, la tracciatura delle ore 10:34 del 15 maggio attiene all’inserimento della richiesta di recall, non alla contabilizzazione del bonifico, disposto alle ore 18:19 del 14 maggio ed eseguito dalla banca nella giornata operativa successiva, in conformità agli orari dei fogli informativi.
Esclusa la responsabilità dell’intermediario e mancando la prova dell’illecito, il Collegio rigetta anche la domanda risarcitoria e non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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