Successione ereditaria e lettera di consistenza: obblighi dell’intermediario e spese legali (ABF Collegio di Bologna n. 1602 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che gestisce una pratica successoria è tenuto a rilasciare agli eredi una lettera di consistenza patrimoniale completa e aggiornata alla data del decesso, comprensiva dei rapporti ancora formalmente intestati al de cuius e non liquidati. La mancata esecuzione delle disposizioni autorizzate dal Giudice tutelare integra violazione degli obblighi di cui agli artt. 117-bis e 119 TUB e dei canoni di correttezza e buona fede. Poiché la presentazione della dichiarazione di successione condiziona la liquidazione del credito ereditario, l’inerzia dell’intermediario lede il diritto dell’erede alla titolarità dei rapporti. Le spese legali sono ristorabili solo se la difesa tecnica è resa necessaria da una condotta gravemente scorretta o ingiustificatamente dilatoria dell’intermediario. È inammissibile la domanda di danni morali formulata per la prima volta in sede di repliche, costituendo mutatio libelli.

Il Fatto

La ricorrente, unica erede della sorella deceduta nel dicembre 2024, chiede all’intermediario la lettera di consistenza patrimoniale aggiornata dei rapporti intrattenuti dalla de cuius. La lettera ricevuta è reputata incompleta: reitera l’elenco dei rapporti ancora intestati al figlio premorto, non liquidati malgrado le autorizzazioni giudiziarie, e nel deposito titoli mancherebbero duecento quote di una società per azioni. Dopo il reclamo, la ricorrente adisce l’ABF deducendo la violazione degli artt. 117-bis ss. TUB, dell’art. 119 TUB e dei principi di correttezza e buona fede, e chiede la condanna alle spese vive, legali e ai danni morali.

L’intermediario eccepisce che la pratica successoria del figlio era seguita dall’amministratore di sostegno, unico legittimato a contestare la tempistica, e che le quote mancanti erano state oggetto di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria, con incasso di € 300,00 sul conto. Sostiene inoltre l’infondatezza delle richieste economiche, non documentate.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto la censura sulle quote del deposito titoli. L’intermediario ha prodotto il documento di offerta, la comunicazione relativa al diritto di acquisto delle azioni residue e il rendiconto finanziario recante gli strumenti in essere alla data del decesso. La ricorrente nulla osserva specificamente sul punto in sede di repliche, sicché la questione è chiarita nel senso dimostrato dal convenuto.

Diversa è la sorte della doglianza sulla mancata liquidazione dei rapporti intestati al figlio premorto. L’amministratore di sostegno aveva ottenuto dal Giudice tutelare, con decreto del 29.04.2024, l’autorizzazione a liquidare i titoli, riscuotere le somme e versarle sul conto dell’amministrata, dandone comunicazione all’intermediario il 16.05.2024. L’intermediario non ha provveduto e non ha esplicitato le ragioni dell’inerzia, limitandosi a rilevare che la de cuius è deceduta nelle more del riscontro. Il Collegio osserva che il decesso è avvenuto molto tempo dopo la documentazione esibita, durante il quale nulla è stato ingiustificatamente eseguito, a prescindere da chi possa sollevare contestazioni.

La lettera di consistenza versata in atti elenca i rapporti intestati al figlio e i relativi saldi, i dossier titoli e il controvalore del portafoglio. Essa attesta dunque la situazione patrimoniale alla data indicata e, insieme, la mancata liquidazione. Richiamando l’art. 48, comma 4, t.u. imposta di successioni e donazioni e l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 5305/2013, il Collegio ribadisce che la presentazione della dichiarazione di successione è condizione per ottenere la liquidazione del credito ereditario. Ne deriva la violazione degli obblighi degli artt. 117-bis ss. e 119 TUB e il diritto della ricorrente, quale unica erede, alla lettera aggiornata con la devoluzione dei rapporti.

Quanto alle spese legali, richiamato il Collegio di Coordinamento n. 4580/2025, il Collegio rileva che la difesa tecnica è facoltà del cliente e va ristorata solo se resa necessaria da una condotta gravemente scorretta o ingiustificatamente dilatoria. Nel caso concreto la ricorrente produce preventivo e fattura dell’anticipo, e ricorre il comportamento non collaborativo dell’intermediario: il ristoro è quantificato in € 300,00. La domanda di danni morali, introdotta solo nelle repliche, è invece inammissibile perché costituisce mutatio libelli. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con contributo alla procedura e rimborso del versamento iniziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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