Banca beneficiario responsabile entro limiti identificativo unico bonifico truffa (ABF Collegio di Bologna n. 3865 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esecuzione di un bonifico, tanto il prestatore di servizi di pagamento del pagatore quanto quello del beneficiario sono autorizzati a dare corso all’operazione esclusivamente sulla base dell’identificativo unico fornito dall’utilizzatore, senza essere tenuti a verificare la corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e il titolare del conto identificato tramite IBAN. All’epoca dei fatti tale regola discendeva dall’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010, non essendo ancora operativo l’obbligo di verifica introdotto dal Regolamento europeo n. 886/2024. Il prestatore di servizi del beneficiario concorre con quello del pagatore alla realizzazione dell’operazione e può essere convenuto dal pagatore in forza del contatto sociale qualificato. La responsabilità per la fase successiva all’accredito, e in particolare per la gestione del recall, richiede la prova che, al momento della richiesta, residuassero somme utilmente vincolabili e che un intervento più tempestivo avrebbe consentito con ragionevole certezza il recupero.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un conto acceso presso un intermediario diverso dalla convenuta, riferisce di essere rimasta vittima di una truffa telefonica. In data 13/06/2025 riceveva un SMS relativo a un presunto pagamento e, contattato il numero indicato, interloquiva con soggetti qualificatisi come operatori bancari e appartenenti alla Questura, i quali la inducevano a recarsi in filiale per disporre un bonifico su un conto asseritamente intestato alla stessa, al fine di mettere in sicurezza le somme.

La ricorrente disponeva così allo sportello un bonifico urgente di euro 28.900,00, pari all’intera giacenza, verso un IBAN acceso presso l’odierna convenuta, indicando il proprio nominativo quale beneficiario. Appresa successivamente la truffa, sporgeva denuncia e chiamava in causa la banca ricevente, lamentando l’accredito su conto intestato a soggetto diverso e la mancata impedizione della successiva distrazione dei fondi. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, l’esecuzione conforme all’IBAN indicato e l’immediata distrazione dell’importo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto al difetto di legittimazione attiva e passiva, richiamando l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 6886/2022, ribadito dal Collegio di Bologna n. 12710/2024, si afferma che nei servizi di pagamento il prestatore del beneficiario concorre con quello del pagatore alla realizzazione dell’operazione: il pagatore può quindi assumere la qualità di cliente anche verso il primo, in forza del contatto sociale qualificato.

È infondata anche l’eccezione di litispendenza: la denuncia penale risulta rivolta verso gli ignoti autori della truffa e non verso l’intermediario, e secondo l’orientamento costante, richiamato con la decisione n. 7756/2025, il procedimento penale verso terzi non preclude l’esame del ricorso. Parimenti infondata è l’incompetenza per materia, perché le censure non investono la normativa antiriciclaggio in sé, ma il comportamento dell’intermediario nell’esecuzione dell’operazione e nel recupero.

Nel merito il ricorso non è accolto. La controversia non riguarda un’operazione non autorizzata, ma un pagamento voluto ed eseguito dalla stessa ordinante, indotta in errore dai truffatori sulla finalità del trasferimento. La doglianza centrale — l’accredito su conto intestato a soggetto diverso dal nominativo indicato — non è fondata: all’epoca trovava applicazione l’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010, secondo cui l’operazione è correttamente eseguita quando conforme all’identificativo unico. Il Collegio di Coordinamento n. 162/2017, ribadito dal n. 6886/2022, ha affermato che entrambi i prestatori sono autorizzati a operare sulla sola base dell’IBAN, senza verificare la corrispondenza col nominativo. Il Regolamento europeo n. 886/2024 non rileva, essendo l’obbligo di verifica divenuto operativo solo dopo i fatti.

Quanto alla fase successiva all’accredito e al recall, la documentazione non consente di ravvisare profili di responsabilità. Il bonifico era urgente e, nei minuti successivi, il conto del beneficiario era stato movimentato con plurime operazioni in uscita per l’intero importo; la richiesta di recall era pervenuta il lunedì 16/06/2025, con restituzione negata per insufficienza di fondi. Il richiamo alla decisione del Collegio di Roma n. 6267/2023 non giova: manca la prova di somme utilmente vincolabili al momento del recall e della concreta possibilità di recupero. Difetta il nesso causale. Respinta anche la domanda di spese legali, nonostante i principi della decisione n. 4580/2025, per l’integrale rigetto della domanda principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *