Truffa telefonica su prepagata concorso di colpa utente intermediario rimborso paritario (ABF Collegio di Napoli n. 3444 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni disconosciute dall’utente non è esclusa dalla prova della mera regolarità formale delle transazioni. L’autenticazione forte dimostrata dall’intermediario non è di per sé sufficiente a fondare la prova della frode o della colpa grave dell’utente, che deve essere documentata attraverso elementi di fatto delle modalità esecutive dell’operazione, anche in via presuntiva, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 11/2010. La mancata allegazione, da parte del ricorrente, delle circostanze della vicenda fraudolenta integra indizio valutabile in termini di colpa grave, qualora si accompagni alla prova dell’autenticazione forte da parte dell’intermediario. Quando residuino profili di incerta ricostruzione anche nella condotta del prestatore, la reciproca mancata allegazione giustifica un concorso di colpa con ripartizione paritaria delle conseguenze economiche.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di conto presso l’intermediario, ha rappresentato di aver subito un addebito di euro 1.699,50 per un’operazione di pagamento mai autorizzata. Previo reclamo riscontrato negativamente, ha domandato il rimborso della somma.

L’intermediario ha chiesto il rigetto, sostenendo che l’operazione era stata eseguita nel rispetto delle procedure di SCA, tramite app attivata su device certificato e mobile token. Secondo la resistente, la truffa si era consumata per la condotta attiva della ricorrente, che aveva autorizzato l’operazione; la vicenda andava qualificata come phishing e non come spoofing, con conseguente colpa grave della cliente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile, incentrato sul D.lgs. n. 11/2010 come modificato dal D.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2, sugli artt. 97 e 98 PSD2, sul Regolamento Delegato UE 2018/389 e sui criteri interpretativi EBA. Da tali fonti ricava che la responsabilità del PSP è esclusa solo quando, provata l’autenticazione forte, sia anche dimostrata la condotta dolosa o gravemente colposa dell’utente.

Richiamando il Collegio di Coordinamento ABF n. 22745 del 10 ottobre 2019, il Collegio ribadisce che l’intermediario non si libera provando la regolarità formale delle transazioni: deve documentare elementi di fatto delle modalità esecutive da cui trarre, anche in via presuntiva, la prova della colpa grave. La mancata allegazione di circostanze da parte del ricorrente può però valere come indizio di colpa grave, se accompagnata dalla prova dell’autenticazione forte (richiamate Coll. ABF Torino n. 8755/2025, Coll. ABF Milano n. 8588/2025, Coll. ABF Bari n. 8052/2025, Coll. ABF Bologna n. 7965/2025).

Nel caso concreto, la ricorrente ha ricevuto una telefonata da un interlocutore qualificatosi come operatore antifrode, che le ha chiesto le cifre centrali della carta, la scadenza e il CVV, ottenendoli. Non è stata però fornita alcuna evidenza della chiamata, né della sua apparente provenienza dall’intermediario: la truffa è dunque qualificabile come phishing e non come spoofing.

Dall’altro lato, l’intermediario non ha depositato evidenze che il device poi utilizzato fosse già associato al profilo della ricorrente, né il contenuto del messaggio inviato al numero certificato, né la notifica push della cui esistenza si è limitato a fornire rappresentazione esemplificativa. Pur essendo provata la procedura di SCA, residuano profili di incerta ricostruzione anche nella condotta della resistente.

La reciproca mancata allegazione di circostanze di fatto giustifica pertanto il riconoscimento di un concorso di colpa di ambedue le parti. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e pone a carico dell’intermediario il 50% dell’ammanco, pari a euro 850,00, oltre al contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di euro 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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