Truffa del finto lavoro, bonifici autorizzati e concorso di colpa della banca per omesso blocco (ABF Collegio di Bologna n. 769 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte dal titolare con l’inserimento delle disposizioni e l’utilizzo dei fattori di autenticazione previsti sono autorizzate e non ricadono nella disciplina delle operazioni non autorizzate. La colpa grave del cliente non esclude però una responsabilità concorrente dell’intermediario quando l’operatività presenti indici di anomalia, segnatamente la reiterazione di tre o più operazioni con lo stesso strumento verso il medesimo beneficiario nell’arco di ventiquattro ore. In tal caso il concorso di responsabilità della banca si liquida equitativamente, in misura ridotta, sull’importo complessivo del danno richiesto.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un conto corrente presso l’intermediario, riferisce di essere stata vittima di una truffa tra la fine di luglio e l’inizio di agosto 2025. L’origine del raggiro sarebbe un contatto su una piattaforma social, relativo a una proposta di lavoro come traduttrice di testi in lingua inglese. Convinta di dover effettuare pagamenti necessari allo sblocco di compensi promessi, ha disposto quindici bonifici, alcuni istantanei, in favore di beneficiari sconosciuti su IBAN esteri, per un danno patrimoniale complessivo di euro 6.488,45.

Accortasi del raggiro, la ricorrente ha presentato denuncia e comunicato il disconoscimento delle operazioni il giorno successivo. Dopo il rifiuto dell’istanza di rimborso, ha proposto ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la restituzione dell’importo versato. L’intermediario ha eccepito l’infondatezza del ricorso per carenza di prova e, nel merito, l’assenza di responsabilità, essendo le operazioni disposte dalla cliente con i sistemi di autenticazione previsti e con condotta gravemente colposa.

La motivazione del Collegio

Il Collegio colloca le operazioni nel vigore del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2). Dalla documentazione emerge che i quindici bonifici sono stati integralmente disposti dalla ricorrente, con l’inserimento delle disposizioni di pagamento e l’utilizzo dei fattori di autenticazione richiesti: le operazioni devono pertanto considerarsi autorizzate.

La condotta della cliente è oggettivamente connotata da colpa molto grave. Ha disposto un numero elevato di bonifici tra il 21.07.2025 e il 01.08.2025, a favore di soggetti sconosciuti e su IBAN esteri, aderendo a una proposta di lavoro proveniente da canali non verificati, nella convinzione di dover pagare per riscuotere i propri compensi di traduzioni on line. Il Collegio sottolinea inoltre che la messaggistica intercorsa con gli interlocutori, allegata nelle repliche, appariva del tutto improbabile e sconclusionata, con errori grammaticali e sintattici e frasi prive di senso compiuto.

Ciò nonostante, il Collegio ravvisa una responsabilità concorrente dell’intermediario in presenza di indici di anomalia dell’operatività: in particolare, tre o più operazioni effettuate con lo stesso strumento di pagamento nei confronti del medesimo beneficiario nell’arco di ventiquattro ore, tra il 23.07.2025 e il 24.07.2025, ai sensi del D.M. 30 aprile 2007, n. 112, art. 7, lett. b), punto 2. Tale circostanza denota una carenza nel presidio di sicurezza dell’intermediario, che avrebbe dovuto impedire le ulteriori disposizioni se non in esito a una fattiva e consapevole esternazione della loro legittimità da parte della correntista.

Pur a fronte della condotta gravemente colposa della ricorrente, cui va riconosciuto rilievo causale largamente prevalente, il Collegio ritiene equo riconoscere un limitato concorso di responsabilità dell’intermediario, determinato in via equitativa nella misura del 30% del danno complessivamente richiesto, pari a euro 6.488,45, comprensivo dei bonifici e delle commissioni. L’intermediario è pertanto tenuto a rimborsare euro 1.946,54. Il ricorso è accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di euro 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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