Nessun rimborso per estinzione anticipata senza oneri contrattuali e conteggio corretto (ABF Collegio di Bari n. 3843 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto, il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale dei costi previsto dall’art. 125-sexies t.u.b. presuppone l’esistenza di oneri effettivamente posti a suo carico nel contratto: ove il premio assicurativo sia a carico dell’intermediario e il conteggio estintivo abbia già scomputato gli interessi non maturati, la domanda di rimborso è infondata. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge è legittimamente applicata quando l’importo rimborsato anticipatamente, anche al netto della riduzione del costo totale del credito, supera la soglia di 10.000 euro prevista dall’art. 125-sexies, comma 3, t.u.b.. Il rimborso delle spese di assistenza professionale non è dovuto stante il carattere seriale della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente stipulava nel gennaio 2022 un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, da rimborsare in 72 rate, ed estingeva anticipatamente il rapporto nel novembre 2022, in corrispondenza della rata n. 29. Esaurita la fase del reclamo, si rivolgeva all’Arbitro chiedendo il rimborso di 2.686,35 euro, oltre interessi, a titolo di commissioni, oneri e somme non maturate connesse all’estinzione anticipata, la rimodulazione della commissione di estinzione e il rimborso di 300,00 euro per l’assistenza professionale.
L’intermediario eccepiva che il contratto non prevedeva alcuna commissione a carico del ricorrente, che il premio assicurativo era a carico della banca e che gli interessi non maturati erano già stati detratti nel conteggio estintivo, con applicazione corretta della commissione di anticipata estinzione. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva anzitutto che il contratto è stato stipulato dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l’art. 125-sexies t.u.b.. La norma riconosce al consumatore il diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, imponendo ai contratti di indicare analiticamente se si applichi il criterio della proporzionalità lineare o quello del costo ammortizzato.
Passando al merito, il Collegio esamina il conteggio estintivo e osserva che la voce “totale scaduto”, pari a 1.440,00 euro, corrisponde a due rate non accreditate al momento dell’emissione. L’intermediario dimostra però, mediante il dettaglio del bonifico con numero TRN, l’avvenuto rimborso della rata di luglio 2024 di 720,00 euro, mentre la rata di marzo 2022 risulta pagata in sede di conteggio, essendo il cliente responsabile in solido con l’ente previdenziale per le rate non versate.
Quanto agli interessi corrispettivi, l’art. 5 delle condizioni generali descrive il piano di ammortamento alla francese e prevede il rimborso della quota interessi non maturata. Il Collegio ritiene che il capitale residuo corrisponda alla differenza tra debito residuo e interessi non maturati, coerentemente con il piano di ammortamento, richiamando sul punto le proprie decisioni nn. 7212/2025 e 3255/2024 e ABF Torino n. 10862/2023.
Sulla commissione di estinzione anticipata, il ricorrente non contesta l’importo ma l’assenza di dettaglio sui costi sostenuti. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909/2020, secondo cui la commissione pattuita entro le soglie di legge è dovuta salvo prova contraria del consumatore, e la n. 11679/2021 sull’importo rimborsato in anticipo. Poiché il debito residuo superava 10.000 euro anche al netto della riduzione, la commissione risulta legittima.
Infine, la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale viene respinta per il carattere seriale della controversia. Il ricorso è quindi integralmente rigettato.
Nota della Redazione
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