Truffa online e pagamenti autorizzati dal cliente escludono la tutela PSD2 (ABF Collegio di Milano n. 8132 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra un’operazione di pagamento non autorizzata il pagamento eseguito personalmente dal titolare dello strumento, ancorché la sua volontà sia stata viziata dal raggiro di un terzo. Il prestatore di servizi di pagamento non ha alcuna possibilità di percepire la truffa perpetrata ai danni del cliente e può quindi considerare autorizzati i pagamenti. Ne consegue l’esclusione dall’ambito applicativo degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 11/2010 e dalla ripartizione degli oneri probatori ivi prevista. All’intermediario non è imputabile la mancata verifica della corretta esecuzione del contratto di compravendita cui il pagamento accede. Parimenti irrilevante è la mancata attivazione del chargeback, tutela ulteriore e non obbligatoria prevista dai circuiti, quando risulti che l’iter sia stato avviato e non concluso per carenza della documentazione richiesta al cliente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva effettuato cinque acquisti su una nota piattaforma di commercio online tra l’08.12.2025 e il 27.12.2025. Sosteneva di essere stato vittima di una frode ordita dal venditore mediante tecniche di social engineering e alterazione del tracking, che lo avevano indotto a confermare la ricezione di merce mai recapitata. Contestava la condotta negligente dell’intermediario, che aveva chiuso la disputa senza motivazione e senza attivare il chargeback per merce non ricevuta, disattendendo peraltro la confessione del truffatore. Chiedeva il rimborso delle somme e l’accertamento del vizio del consenso relativo alla conferma di ricezione.
L’intermediario eccepiva che dalle stesse dichiarazioni del cliente emergeva come fosse stato lui a eseguire le operazioni seguendo le istruzioni del frodatore. Rilevava l’estraneità ai rapporti sottostanti il trasferimento di denaro, l’insufficienza della documentazione prodotta ai fini della procedura di chargeback, le difformità tra dichiarazioni e ricevute di pagamento sul numero dei dispositivi e sull’indirizzo di consegna, e l’assenza di denuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva 2015/2366/UE. La normativa impone obblighi di diligente utilizzo in capo all’utente e di predisposizione di sistemi di strong customer authentication in capo al prestatore, con una distribuzione degli oneri probatori sbilanciata a favore del cliente in caso di disconoscimento.
Tale criterio di imputazione della responsabilità, tuttavia, presuppone sul piano fattuale che gli utilizzi non autorizzati derivino da furto o smarrimento dello strumento, ovvero dall’illecito utilizzo dei codici dispositivi da parte di terzi frodatori. Il Collegio verifica che nel caso concreto le operazioni siano state eseguite direttamente dal cliente, il quale, cadendo vittima del raggiro, ha personalmente effettuato i pagamenti.
Richiamando la propria precedente decisione Collegio di Milano n. 16551/2021, l’Arbitro afferma che, per quanto la volontà del cliente sia stata viziata dal raggiro del terzo ignoto, l’intermediario non poteva che considerare autorizzati i pagamenti effettuati personalmente dal titolare dello strumento. L’esecuzione non costituisce dunque operazione non autorizzata e resta fuori dall’ambito protettivo degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 11/2010.
Il Collegio esclude poi ogni ulteriore profilo di responsabilità. Ribadisce l’estraneità della banca al rapporto negoziale tra cliente e venditore, non potendosi imputare al prestatore la mancata verifica della corretta esecuzione del contratto di compravendita. Osserva altresì che dalla documentazione in atti non emerge in modo inequivoco la dichiarazione confessoria del truffatore invocata dal ricorrente.
Quanto al chargeback, in mancanza della prova documentale delle condizioni contrattuali che lo disciplinano, il Collegio si limita a richiamare le deduzioni dell’intermediario, non specificamente contestate: l’iter era stato avviato e non portato a termine per la mancanza dei documenti necessari, pur richiesti e mai forniti. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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