Buoni fruttiferi postali: la prescrizione decennale decorre dalla scadenza del titolo (ABF Collegio di Milano n. 1106 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali si prescrive a favore dell’emittente nel termine di dieci anni decorrente dalla data di scadenza del titolo, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000. La mancata consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione non impedisce all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione. La condizione di ignoranza del titolare circa l’esistenza o l’esigibilità del diritto non integra, ai sensi degli artt. 2935 e 2941 c.c., un impedimento giuridico idoneo a sospendere o differire la decorrenza del termine. Le doglianze relative a omissioni informative e irregolarità di sottoscrizione, ove non articolate come autonoma domanda risarcitoria con allegazione e prova del danno, non superano il vaglio della competenza temporale dell’Arbitro.
Il Fatto
La ricorrente ha adito l’Arbitro Bancario Finanziario lamentando il rifiuto opposto dall’intermediario alla liquidazione di due buoni fruttiferi postali cartacei, eccepiti come prescritti. I titoli erano stati sottoscritti dalla nonna, deceduta nel settembre 2024, senza informare il padre della ricorrente, altro intestatario, a sua volta deceduto nel giugno 2024. La ricorrente ha riferito di aver scoperto l’esistenza dei buoni solo dopo il decesso della congiunta.
Ha contestato la regolarità della sottoscrizione e la mancanza di documentazione informativa, chiedendo la liquidazione dei buoni, quantomeno in linea capitale. L’intermediario ha eccepito in via pregiudiziale l’incompetenza per materia e ratione temporis dell’Arbitro; nel merito ha dedotto la scadenza dei titoli e la maturazione della prescrizione prima della presentazione del reclamo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia. Richiamando il Collegio di Coordinamento n. 4656 del 21.03.2022, ribadisce che i buoni fruttiferi postali, per la loro non cedibilità e non negoziabilità e per l’inquadramento nel risparmio postale, non rientrano nella nozione di prodotti finanziari sottratti alla cognizione dell’Arbitro.
Quanto all’eccezione temporale, il Collegio qualifica la pretesa come restitutoria e non risarcitoria: la domanda attiene all’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti in ragione della scadenza. La prescrizione costituisce vicenda successiva, inerente allo svolgimento del rapporto, e non incide sulla competenza.
Nel merito, i titoli risultano emessi il 06.12.2007 per un importo nominale di € 2.500,00 ciascuno, appartenenti alla serie 1B8. Il foglio informativo della serie prevede una durata di diciotto mesi dalla sottoscrizione, con scadenza al 06.06.2009. In applicazione dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, il diritto al rimborso si è prescritto il 06.06.2019. La richiesta di rimborso e il primo reclamo scritto sono stati presentati solo nel luglio 2025, quando il diritto era già estinto.
Il Collegio precisa che la mancata consegna del foglio informativo non impedisce l’eccezione di prescrizione, richiamando il Collegio di Coordinamento n. 17814/2019 e la recente decisione n. 11113/2025. L’ignoranza del titolare non costituisce impedimento giuridico ai sensi degli artt. 2935 e 2941 c.c.
Le doglianze su irregolarità di sottoscrizione e omissioni informative non risultano articolate come autonoma domanda risarcitoria, né supportate da allegazione e prova del danno. Anche qualora riferite a violazioni perduranti sino alla prescrizione, incontrerebbero i limiti della competenza temporale: maturata la prescrizione il 06.06.2019, il ricorso è stato proposto solo l’11.09.2025, oltre il limite dei sei anni. Il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 2941 c.c. – Sospensione per rapporti tra le parti