Tutela paesaggistica in Sicilia: competenza regionale anche per i progetti P.N.R.R. (C.G.A.R.S. n. 677 del 20.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella Regione Siciliana la tutela del paesaggio e dei beni di interesse archeologico rientra nella competenza esclusiva dell’Amministrazione regionale, anche quando la valutazione di impatto ambientale sia condotta in sede statale ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. n. 152/2006. Le norme di attuazione dello Statuto speciale contenute nel D.P.R. n. 637/1975 costituiscono fonte primaria rinforzata, per contenuto e per procedimento, e non possono essere derogate da una legge ordinaria successiva. L’art. 29 D.L. n. 77/2021, che ha istituito presso il Ministero della Cultura la Soprintendenza speciale per il P.N.R.R., non è norma fondamentale di riforma economico-sociale e non può accentrare competenze costituzionalmente decentrate. Il concerto spetta dunque all’Assessorato regionale, non al Ministero della Cultura.
Il Fatto
La società ricorrente presentava nel marzo 2021 istanza di valutazione di impatto ambientale per un impianto eolico della potenza complessiva di 60 MW, da realizzare in provincia di Palermo, e contestuale istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003. Nell’ambito del procedimento la Commissione tecnica esprimeva parere favorevole con prescrizioni; le Soprintendenze locali rendevano pareri favorevoli.
La Soprintendenza speciale per il P.N.R.R. presso il Ministero della Cultura esprimeva invece parere parzialmente favorevole, ritenendo incompatibili cinque aerogeneratori perché ricadenti in aree non idonee ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 199/2021 e in fascia di rispetto rispetto ad aree tutelate ai sensi degli artt. 10, 134 e 142 D.Lgs. n. 42/2004. Il Ministero dell’Ambiente adottava poi il decreto di V.I.A. di concerto con il Ministero della Cultura. La società impugnava il parere e, con motivi aggiunti, il decreto, deducendo l’incompetenza del Ministero della Cultura a favore dell’Assessorato regionale. Il TAR Sicilia accoglieva il ricorso con sentenza semplificata, annullando gli atti. Proponevano appello il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Ambiente e l’Assessorato regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per conflitto di interessi tra le Amministrazioni appellanti. Richiamati i requisiti del ricorso collettivo elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, il C.G.A.R.S. precisa che tali principi non si trasferiscono automaticamente all’appello: oggetto dell’impugnazione è la sentenza, e le condizioni vanno valutate ai sensi dell’art. 102 c.p.a. Il conflitto rileva sul piano dell’interesse ad appellare. Poiché il TAR ha riconosciuto la competenza regionale, l’Assessorato non è soccombente e difetta di interesse; l’appello plurimo si scinde in tanti appelli quante sono le parti, per cui è inammissibile solo quello dell’Assessorato.
Nel merito, il Ministero della Cultura deduce l’irricevibilità del vizio di incompetenza, prospettato con motivi aggiunti e non con il ricorso introduttivo. Il motivo è infondato: il parere impugnato è atto endoprocedimentale non vincolante, privo di attitudine lesiva autonoma, e la sua censura poteva essere proposta solo con l’impugnazione del decreto conclusivo.
Il cuore della decisione è la conferma dell’indirizzo già espresso con la sentenza n. 648/2022. L’art. 14 lett. n) dello Statuto speciale siciliano e l’art. 1 D.P.R. n. 637/1975 attribuiscono alla Regione tutte le attribuzioni statali in materia di antichità, opere artistiche e tutela del paesaggio; le Soprintendenze locali sono organi dell’Assessorato ex art. 11 L.R. n. 80/1977. L’art. 35 co. 2 bis D.Lgs. n. 152/2006 conferma che le Regioni a statuto speciale provvedono ai sensi dei rispettivi statuti.
Il Collegio respinge la tesi dell’accentramento in favore della Soprintendenza speciale P.N.R.R. L’art. 29 D.L. n. 77/2021 è norma primaria successiva, ma il D.P.R. n. 637/1975 è fonte rinforzata, adottata su determinazione della Commissione paritetica ex art. 43 dello Statuto, e resiste all’abrogazione da parte di leggi ordinarie. La disciplina P.N.R.R. non contiene norme fondamentali di riforma economico-sociale: è norma-mezzo, non norma-fine, e ha durata limitata al 31 dicembre 2026.
Il coinvolgimento regionale non pregiudica la competenza statale alla decisione finale. Il parere ex art. 24 D.Lgs. n. 152/2006 è facoltativo; per il concerto operano il silenzio-assenso ex art. 17 bis L. n. 241/1990, la conferenza di servizi in modalità sincrona e il criterio delle posizioni prevalenti. Esperita positivamente l’interpretazione costituzionalmente orientata, non sussistono i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale. L’appello del Ministero è respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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