Revisione del Pef nella concessione demaniale: obbligo di avviare il procedimento (TAR Liguria n. 177 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di un servizio pubblico non è titolare di un diritto soggettivo al riequilibrio del piano economico-finanziario, ma di un interesse legittimo pretensivo all’avvio e allo svolgimento del procedimento di verifica della proposta di revisione. L’art. 165, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 non impone alla stazione concedente alcun obbligo di rinegoziazione né di accoglimento della richiesta, ma le impone di avviare la trattativa e di valutare i presupposti di squilibrio secondo criteri di discrezionalità. Il diniego che respinga la proposta senza alcuna istruttoria sui presupposti normativi è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria, non potendo le ragioni addotte in giudizio integrare una motivazione postuma.
Il Fatto
Il Comune ha assegnato in subconcessione, ai sensi dell’art. 45-bis cod. nav., una spiaggia libera attrezzata alla società ricorrente per nove anni, fino al 2026. Il concessionario si è obbligato a gestire l’impianto, a garantire il servizio di salvataggio e a versare un canone annuo di euro 100.359, oltre IVA e incrementi Istat.
Nella stagione 2020 la pandemia ha ridotto l’afflusso e i ricavi. Il Comune, con delibera di Giunta n. 137 del 29.7.2020, ha disposto una riduzione del compenso fino al 75% per il 2020, poi applicata con determina dirigenziale. Per il 2021 la società ha ritenuto di non versare il canone e, con istanza del 6.3.2023, ha chiesto l’avvio del procedimento di riequilibrio del Pef ex art. 165, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, prospettando tre ipotesi alternative. Il Comune ha negato l’adesione con provvedimento del 27.3.2023. La società ha proposto ricorso articolando azione di annullamento, di accertamento, di condanna e, in subordine, avverso il silenzio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, respingendola. Il petitum sostanziale non investe la contestazione del canone 2021, rimessa al giudice ordinario, ma la revisione del rapporto in ragione dell’alterazione del Pef. La controversia attiene a un’attività autoritativa incidente sull’intero spettro economico della concessione e rientra quindi nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non nella lett. b) invocata dal Comune.
È infondata anche l’eccezione di tardività. L’atto lesivo è il diniego del 27.3.2023, adottato in risposta alla proposta del 6.3.2023; le interlocuzioni precedenti riguardavano la riduzione del canone 2021 e la DGC n. 137/2020 aveva effetti limitati al solo 2020. La richiesta di revisione del Pef implica una valutazione qualitativamente e temporalmente più ampia.
Nel merito il Tribunale afferma che gli artt. 165, comma 6, e 183, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 non conferiscono un diritto soggettivo al riequilibrio, ma solo la facoltà di presentare una proposta in presenza di fattori sopravvenuti e imprevedibili. Richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 7200 del 24.7.2023, il Collegio ribadisce che il concedente non ha obblighi di rinegoziazione né di accoglimento, ma è tenuto ad avviare il procedimento di verifica, in forza del principio generale dell’avvio dei procedimenti a istanza di parte e della stessa norma speciale che impone la ricerca di un accordo.
L’acquisizione del tutto omessa dal Comune è l’elemento decisivo. L’Amministrazione si è limitata a dichiarare di non voler aderire alla proposta, senza istruttoria sui presupposti di squilibrio e sui margini di riequilibrio. Le giustificazioni esposte negli atti difensivi costituiscono motivazione postuma e sono inammissibili. Sotto questo profilo il ricorso è fondato e il diniego è annullato, con obbligo di ripronuncia entro 45 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm..
L’azione di accertamento è respinta per inesistenza del diritto soggettivo; quella risarcitoria è infondata non essendo stato allegato un danno ingiusto, dovendo il concessionario, in caso di mancata adesione, ricorrere allo strumento del recesso e ai rimborsi ex art. 176, comma 4, lett. a) e b). Inammissibile è infine l’azione avverso il silenzio, essendovi stato un provvedimento espresso. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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