Unità immobiliare plurisubalterna e contributo delocalizzazione: distinte unità ai fini OPCM (TAR Sicilia n. 1758 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione del contributo per la delocalizzazione previsto dall’art. 7 dell’OPCM n. 3865/2010, la nozione di unità immobiliare non coincide con l’intero fabbricato, ma con le distinte porzioni catastali dotate di autonomia funzionale e reddituale. Il contributo è concedibile nel limite di una sola unità immobiliare, con la conseguenza che un compendio articolato in più subalterni non può essere trattato come unità unitaria ai fini del beneficio. La qualificazione delle porzioni come unità autonome può essere desunta dalla stessa perizia giurata prodotta dal richiedente. Il giudicato di annullamento che abbia accolto il ricorso avverso il silenzio non impone all’Amministrazione l’accoglimento nel merito, ma solo la riedizione del potere discrezionale.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un immobile in Comune di San Fratello censito al foglio 32, particella 482, subalterni 1, 2, 5 e 6, danneggiato dagli eventi alluvionali del febbraio 2010, hanno dapprima chiesto nel 2012 il contributo per la ricostruzione, poi negato. Il diniego è stato annullato dal TAR con la sentenza n. 3412/2022, che ha altresì accolto il ricorso avverso il silenzio sull’istanza di delocalizzazione presentata nel 2017, ordinando all’Amministrazione di provvedere.
All’esito della nuova istruttoria, il Dipartimento regionale della protezione civile ha invitato i ricorrenti a concentrare l’istanza su un solo subalterno, sul presupposto che il fabbricato costituisse quattro distinte unità immobiliari. Con la determina n. 202 del 21.12.2023 il contributo è stato denegato. Da qui il ricorso al TAR, articolato in sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’effetto conformativo della sentenza n. 3412/2022. Quella pronuncia ha accolto il ricorso avverso il silenzio, ordinando all’Amministrazione di provvedere, ma ha espressamente escluso la pronuncia sulla fondatezza della pretesa per la sussistenza di valutazioni discrezionali. Ne consegue, secondo il TAR, il rigetto del terzo motivo, con cui si assumeva che il motivo ostativo fosse già stato ritenuto implicitamente illegittimo nel precedente giudizio.
Il nodo centrale è quindi la qualificazione dell’immobile. La Corte richiama il testo dell’art. 7 dell’OPCM n. 3865/2010, che ammette il contributo “nel limite di una sola unità immobiliare”. La questione dirimente è stabilire se il compendio dei quattro subalterni costituisca unica o più unità immobiliari. Sul punto il Tribunale valorizza la perizia giurata del 5 luglio 2023, redatta da un tecnico incaricato dalla stessa parte ricorrente, nella quale le diverse particelle catastali vengono descritte come distinte unità immobiliari, ciascuna con propria categoria e rendita.
Da qui il rigetto del primo, del quinto e del sesto motivo, tutti fondati sull’assunto dell’unicità dell’unità immobiliare. Il provvedimento impugnato risulta quindi immune dai vizi denunciati nella parte in cui afferma che gli immobili costituiscono più unità immobiliari autonome.
Il TAR respinge anche il quarto motivo, relativo alla violazione del principio del cd. one shot. Le due istanze — quella di ricostruzione del 2012 e quella di delocalizzazione del 2017 — sono diverse, ancorché sorrette dallo stesso presupposto del danneggiamento, e non si può ravvisare un’unica istruttoria né una riedizione del potere conseguente all’annullamento del provvedimento del 2016. Da ciò discende l’infondatezza anche del secondo motivo.
Quanto al settimo motivo, il Collegio osserva che, trattandosi di diverse unità, il Comune non potrebbe acquisire la proprietà di tutte a fronte della corresponsione di un contributo per una sola di esse. Il ricorso è dunque rigettato, con estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda procedimentale.
Nota della Redazione
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