Acquisizione gratuita e necessità di rinnovata notifica dell’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 1759 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime presuppone l’accertamento di un elemento soggettivo almeno colposo in capo al proprietario destinatario dell’atto. Il mero automatismo dell’effetto acquisitivo, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, non esime l’Amministrazione dal rispetto della sequenza procedimentale dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, scandita in accertamento, ingiunzione, verifica dell’inottemperanza e formale irrogazione. Ove il bene sia pervenuto a un nuovo proprietario in esito a procedura esecutiva, è necessaria la notifica di un ordine di demolizione personalizzato al nuovo titolare, in difetto della quale l’atto terminale di acquisizione è illegittimo. Il giudicato formatosi sull’ordinanza di demolizione ne preclude l’ulteriore sindacato, rendendo inammissibile la relativa impugnazione.
Il Fatto
La ricorrente acquistava, per effetto di decreto di trasferimento emesso all’esito di procedura esecutiva immobiliare, la proprietà di immobili nel territorio comunale, tra cui fabbricati e una tettoia per i quali era già stata adottata un’ordinanza di demolizione nei confronti dei precedenti proprietari, rimasta inottemperata.
L’immissione nel possesso si perfezionava solo il 4.4.2024, a seguito di ordinanza di liberazione ex art. 560 c.p.c. Il Comune adottava quindi, e notificava alla nuova proprietaria, la determina dirigenziale di acquisizione gratuita e la successiva ordinanza integrativa, senza averle previamente notificato alcun autonomo ordine di demolizione. La ricorrente impugnava tali atti deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 46, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 31 del medesimo testo unico, l’assenza di un accertamento di responsabilità e il difetto di comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il giudicato formatosi sulla sentenza che ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione preclude ogni ulteriore sindacato su quel provvedimento: la relativa impugnazione è pertanto inammissibile per intangibilità del giudicato. Il ricorso è invece fondato quanto agli atti di acquisizione, confermandosi la delibazione cautelare.
Richiamata la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 82/1991 e n. 345/1991) e l’Adunanza Plenaria n. 16/2023, il Tribunale ribadisce che l’acquisizione sanziona un secondo illecito omissivo e richiede un elemento soggettivo almeno colposo, dovendo accertarsi che il mancato adempimento sia frutto della volontà del destinatario e non di cause ostative o forza maggiore.
La scansione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 impone una fase di accertamento e una di formale irrogazione: l’automatismo dell’effetto acquisitivo non esclude la necessità di un atto provvedimentale ricognitivo, titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione. Nella specie è pacifico che alla nuova proprietaria non è stata notificata alcuna rinnovata ordinanza di demolizione, risultando alterata la fisiologica sequenza demolizione–inottemperanza–acquisizione.
Il Collegio considera l’indirizzo che esclude il limite soggettivo dell’estraneità quando il proprietario conosce l’abuso: la ricorrente era consapevole della natura abusiva delle opere. Tuttavia la necessità di rinnovazione è giustificata da due circostanze: l’immissione nel possesso solo il 4.4.2024, dopo la determina acquisitiva, con impossibilità materiale di attuare il provvedimento ripristinatorio; e il regime dell’art. 46, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, che sarebbe svilito senza consentire all’assegnatario di presentare domanda di sanatoria.
Il ricorso è quindi accolto quanto all’impugnativa degli atti acquisitivi, annullati, con obbligo per il Comune di rinnovare l’ordine di demolizione nei confronti dell’attuale proprietaria, al fine di consentirne l’esecuzione spontanea ed evitare l’acquisizione in caso di esito reiettivo della domanda di accertamento di conformità, fermo il definitivo accertamento della natura abusiva delle opere. Spese compensate, con rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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