Applicazione del Regolamento CE n. 561/2006 agli autisti di linea: irrilevanza delle fermate intermedie (Cass. civ. n. 6025/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di servizi di trasporto di persone, la nozione di “percorso che non supera i 50 chilometri” di cui al Regolamento CE n. 561/2006, come interpretato dalla CGUE, corrisponde all’itinerario stabilito dall’impresa che il veicolo deve percorrere per collegare il punto di partenza al punto di arrivo, restando irrilevanti le fermate intermedie per la salita e la discesa dei passeggeri. Tali fermate non interrompono il servizio di lunga percorrenza e non escludono l’applicazione della disciplina comunitaria sui tempi di guida e di riposo.
Il Fatto
Un autista di linea conveniva in giudizio le proprie società datoriali per ottenere il risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal mancato o ridotto godimento del riposo settimanale nel triennio 2008-2010. La Corte d’Appello di Campobasso, in sede di rinvio, aveva ridotto l’importo spettante, ritenendo che le fermate intermedie su tratte inferiori a 50 km facessero perdere al servizio la caratteristica di “lunga percorrenza”, con conseguente inapplicabilità del Regolamento CE n. 561/2006.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, censurando l’interpretazione della Corte territoriale. La Suprema Corte ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 9 novembre 2023 (C-477/2022), la quale ha chiarito che la nozione di “percorso che non supera i 50 chilometri” va riferita all’itinerario complessivo stabilito dall’impresa per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo, a prescindere dalle fermate intermedie. Le soste per la salita e la discesa dei passeggeri e per l’emissione dei titoli di viaggio non costituiscono interruzioni del servizio che ne facciano perdere la natura di lunga percorrenza.
La Corte ha quindi affermato che, una volta accertata l’applicabilità del Regolamento comunitario, la disciplina dei tempi di lavoro e riposo è quella, più favorevole, di cui agli artt. 6-9 del Regolamento stesso, ferme restando le ulteriori tutele previste dalla normativa nazionale di attuazione. Ha ritenuto corretti i criteri di liquidazione del danno utilizzati dal lavoratore e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso la causa nel merito, condannando le società al pagamento della maggior somma di € 12.658,62 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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