Regolamento di confini e usucapione: l’eccezione appartiene al tema del decidere (Cass. civ. Sez. II n. 7157 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regolamento di confini, l’eccezione di usucapione proposta dal convenuto e devoluta al giudice d’appello appartiene ab initio al tema del decidere, sicché il giudice d’appello è tenuto a pronunciarsi su di essa senza necessità di provocare il contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. Il motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve riguardare un fatto storico nella sua oggettiva esistenza e non può risolversi nella contestazione dell’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito. La valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie resta riservata al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto in giudizio i vicini davanti al Tribunale, chiedendo la determinazione del confine tra i fondi, il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione delle tubazioni asseritamente collocate sulla propria proprietà. I convenuti si erano opposti e avevano proposto domande riconvenzionali, tra cui l’eccezione di usucapione di una porzione di terreno.
Il Tribunale aveva determinato il confine sulla base dei dati catastali e aveva accolto le domande attrici. La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione dei soccombenti, aveva individuato il confine in corrispondenza del muro di contenimento e aveva accolto l’eccezione di usucapione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse frainteso le risultanze della c.t.u. e individuato erroneamente il confine. Il motivo è inammissibile. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti, che sia stato oggetto di discussione e abbia carattere decisivo.
Il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta esistente, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice. La Corte ribadisce che con il ricorso per cassazione non si può rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito, tratto da elementi coerenti.
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha valutato documenti, prova per testi e c.t.u., dando conto delle ragioni del proprio convincimento e considerando anche la realizzazione del nuovo muro di contenimento. Ha escluso la coincidenza del confine con le risultanze catastali e lo ha individuato nella linea virtuale corrente sul muro divisorio.
Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato l’accoglimento dell’eccezione di usucapione, deducendo la sua tardività e la violazione del contraddittorio. Il motivo è infondato. L’eccezione risultava devoluta al giudice d’appello ed era stata proposta dai controricorrenti in comparsa di risposta, oltre che riproposta nella memoria ex art. 183, cod. proc. civ. La Corte territoriale era pertanto tenuta a pronunciarsi su di essa, rilevante ai fini della decisione sul regolamento di confini, senza necessità di provocare il contraddittorio, poiché la questione apparteneva ab initio al tema del decidere.
Il ricorso è rigettato. La Corte condanna la ricorrente alle spese di legittimità e, per essere la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, cod. proc. civ., applica l’art. 96, cod. proc. civ., con condanna al pagamento di una somma in favore dei controricorrenti e di una ulteriore somma alla cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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