L’eccezione di usucapione non elude il giudicato amministrativo sull’occupazione sine titulo (Cons. Stato n. 176 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui l’amministrazione, per sottrarsi all’obbligo di provvedere accertato con sentenza passata in giudicato sull’occupazione sine titulo di aree private, eccepisca l’intervenuta usucapione integra una palese elusione del giudicato. L’inciso contenuto nella motivazione della sentenza di appello che menziona la possibilità di eccepire l’usucapione costituisce mero obiter dictum, privo di valenza decisoria, e non integra l’accertamento incidentale consentito al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 8 c.p.a.. Il giudicato che impone all’ente di provvedere lascia permanere la discrezionalità tra acquisizione sanante e restituzione, ma non ammette una “terza via” fondata su un eccezione di usucapione non accertata.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del TAR Marche n. 146/2023, confermata dal Consiglio di Stato, che aveva accertato l’obbligo del Comune di provvedere sulla diffida relativa all’occupazione sine titulo di alcune aree di loro proprietà. L’ente aveva inizialmente comunicato l’avvio del procedimento per l’acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.

Successivamente, con delibera di Giunta, il Comune ha scelto di eccepire formalmente l’intervenuta usucapione, ritenendo di non dovere né acquisire né restituire le aree. I ricorrenti hanno impugnato tale atto deducendo la nullità per violazione del giudicato. Il TAR ha accolto i ricorsi, dichiarato nulla la delibera e nominato commissario ad acta. Il Comune ha proposto appello principale; i ricorrenti appello incidentale, lamentando il rigetto della domanda di restituzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello principale. Quanto al primo motivo, l’ordinanza n. 2884 del 2023 si era limitata a sospendere l’esecutività della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a., cosicché con la reiezione dell’appello il termine per l’adempimento ha ripreso a decorrere. In ogni caso, il Comune si era reso inadempiente già prima della notifica del ricorso in ottemperanza, avendo adottato la delibera con cui dichiarava di non optare né per l’acquisizione né per la restituzione.

Nel merito, il Consiglio di Stato ribadisce che il contenuto della sentenza va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, ma quest’ultima rileva nella parte capace di giustificare il dictum. La sentenza di appello non reca alcun elemento testuale da cui inferire una riforma implicita della decisione di primo grado, che aveva negato rilievo all’eccezione di usucapione. Il Comune non ha nemmeno confermato di avere riproposto tale eccezione in via riconvenzionale.

Il fugace inciso sulla possibilità di eccepire l’usucapione è pertanto mero passaggio argomentativo, inteso a richiamare il pacifico orientamento secondo cui anche la compiuta usucapione può far cessare il carattere illecito dell’occupazione (in tal senso Adunanza Plenaria n. 2 del 2016). Manca, nella motivazione, qualsiasi statuizione da cui ricavare l’accertamento incidentale dell’usucapione, unica modalità consentita al giudice amministrativo ex art. 8 c.p.a..

Ne deriva che la Giunta ha erroneamente ritenuto esistente una “terza opzione”: la delibera è correttamente dichiarata nulla per elusione del giudicato. L’eventuale giudizio civile di accertamento dell’usucapione, allo stato non pendente, non può paralizzare l’esecuzione.

Quanto all’appello incidentale, il Collegio lo ritiene infondato. Un provvedimento amministrativo implicito è configurabile solo quando la determinazione pretesa sia l’unica conseguenza ragionevolmente possibile della condotta tenuta. Poiché la delibera si fondava sull’erroneo presupposto della “terza via”, da essa non può inferirsi la scelta tra acquisizione e restituzione. Il TAR ha quindi correttamente respinto la domanda di restituzione, non avendo l’amministrazione ancora esercitato la facoltà di scelta. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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