Inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell’art. 366 c.p.c. (Cass. civ. Sez. III n. 1667 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non rispetti i requisiti di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. Il requisito della chiara esposizione dei fatti di causa non è adempiuto laddove i motivi di censura si articolino in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado. La Corte di cassazione non è tenuta a compiere un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata al ricorrente. La declaratoria di inammissibilità, resa in conformità alla sintetica proposta di definizione del giudizio, comporta l’applicabilità dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c..

Il Fatto

Il Tribunale di Chieti aveva accolto parzialmente l’opposizione proposta da un contribuente avverso un pignoramento presso terzi, avente ad oggetto le somme giacenti su un conto corrente, comprensive di ratei pensionistici. Il giudice di primo grado aveva subordinato l’efficacia dell’ordinanza di assegnazione all’estinzione dei precedenti pignoramenti. La sentenza era stata impugnata dall’opponente, ma la Corte d’appello dell’Aquila aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la sola erede della controparte originaria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come il ricorso si dilungasse in una contorta esposizione delle vicende processuali, frammista a valutazioni personali e riferimenti a vicende estranee al giudizio, senza fornire alcun momento di sintesi. L’illustrazione dei motivi, “riassunti” in otto pagine, rendeva impossibile rinvenire un coerente costrutto logico-giuridico: il primo mezzo indicava una quarantina di disposizioni che si assumevano violate, senza che se ne potessero scorgere le ragioni. La descrizione dello “svolgimento del processo” si articolava confusamente dalla pagina 2 alla pagina 28, seguita da una “sintesi” dei motivi fino a pagina 36 e da 34 punti di considerazioni in ordine sparso fino a pagina 48.

La Corte ha precisato che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve individuare specifici vizi di legittimità della decisione impugnata, nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. Il requisito della chiara esposizione dei fatti di causa deve far risultare le posizioni processuali delle parti e non può essere ricavato da una “faticosa opera di distillazione” del coacervo espositivo, perché ciò equivarrebbe a devolvere alla Corte un’attività di estrapolazione della materia del contendere riservata al ricorrente. Il ricorrente non può esimersi dall’onere di redigere un atto intellegibile, dovendo la Corte essere messa in condizione di comprendere la vicenda e le censure senza compiere complesse attività ricostruttive.

La Corte ha richiamato, condividendola integralmente, la motivazione di un proprio precedente, reso tra le stesse parti e su vicenda analoga, per la verifica della sussistenza dei profili di inammissibilità. Ha, quindi, dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. In applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., atteso che la decisione rispecchiava la proposta di definizione del giudizio, il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento di un’ulteriore somma in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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