Preclusione da giudicato esterno sulla giurisdizione e sanzione ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. Un. n. 5543 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni Unite, anche in sede di regolamento o di ricorso ordinario, è dotata di efficacia esterna c.d. panprocessuale e spiega effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti, purché aventi ad oggetto la medesima domanda. L’identità ricorre anche quando, ferma l’identità di personae, causa petendi e petitum sostanziale, le domande si distinguano solo per il petitum formale ovvero, nell’ambito di un rapporto di durata, ineriscano a diverse frazioni temporali. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla giurisdizione del giudice amministrativo preclude la rimessa in discussione della questione in un successivo giudizio sulla pretesa relativa a una diversa annualità del medesimo rapporto concessorio. La proposizione di un ricorso precluso da tale giudicato integra i presupposti per la condanna ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., trattandosi di abuso degli strumenti processuali.
Il Fatto
Con determina dirigenziale del 29.1.2014, il Comune di Andria adeguava il canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2013 a carico della società concessionaria. La società impugnava l’atto dinanzi al TAR della Puglia, che, ritenuta la propria giurisdizione, accoglieva il ricorso. Il Consiglio di Stato rigettava l’appello del Comune, qualificando l’aumento come frutto dell’autoritativa determinazione dell’ente e non come mero effetto della volontà legislativa.
Il Comune proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: sosteneva che l’aumento del canone, concernendo un rapporto di diritto soggettivo patrimoniale, rientrasse nell’eccezione di cui all’art. 133, primo comma, lett. c), cod. proc. amm. Avverso la sentenza d’appello il Comune ha proposto ricorso alle Sezioni Unite, lamentando in due motivi la violazione dei limiti della giurisdizione. La società resisteva, depositando un atto di costituzione tardivo rispetto al termine per il controricorso.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile per la preclusione da giudicato “esterno”. Esse richiamano la propria sentenza n. 9151 del 12.4.2018, resa tra le stesse parti, con cui avevano già ribadito la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia concernente l’incremento del canone. Tale conclusione era stata a sua volta fondata sulla precedente pronuncia n. 13881 del 2014, che aveva riconosciuto l’efficacia del giudicato formatosi a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Trani, il quale aveva escluso la propria giurisdizione sul medesimo rapporto.
La Corte evidenzia che le decisioni sulla giurisdizione, rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario, hanno efficacia panprocessuale. La loro efficacia si estende ai giudizi successivi tra le stesse parti sulla medesima domanda, anche quando le domande si distinguano solo per il petitum formale o, come nel caso di specie, riguardino diverse frazioni temporali di un rapporto di durata. Il giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte, con l’unico limite di una sopravvenienza di fatto o di diritto che muti il contenuto del rapporto.
Quanto all’atto di costituzione della società, la Corte lo ritiene tardivo e privo dei requisiti del controricorso ex artt. 370 e 366 cod. proc. civ. Nell’ambito del procedimento camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., alla parte è preclusa qualsiasi attività processuale nel periodo che va dalla scadenza del termine per il controricorso alla data dell’adunanza. Nessuna statuizione è quindi assunta sulle spese.
La Corte applica infine l’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., condannando il ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 alla cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., per aver proposto un ricorso precluso dal giudicato. Dà atto, altresì, della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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