La presunta usura della guarnizione non esclude la garanzia per spargimento d’acqua (Arbitro Assicurativo n. 899 del 19.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione contro i danni, la clausola che prevede la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi. Ne consegue che l’usura di una componente dell’impianto idrico non elide di per sé il connotato di accidentalità della rottura, ove non sia provato il dolo dell’assicurato. L’assicuratore che eccepisca una causa di esclusione della garanzia deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda, mentre grava sull’assicurato l’onere di dimostrare la riconducibilità del sinistro alle fattispecie espressamente previste dalla polizza.

Il Fatto

La ricorrente ha denunciato un sinistro per spargimento d’acqua verificatosi il 10 luglio 2025, chiedendo l’indennizzo per i danni conseguenti. L’impresa ha contestato l’operatività delle garanzie “Spargimenti di acqua” e “Ricerca Guasto”, sostenendo che la perdita fosse stata causata dall’usura della guarnizione della piletta della vasca, fenomeno non riconducibile alla rottura accidentale richiesta dalle condizioni di polizza.

La ricorrente ha dedotto che la componente interessata era collocata in una porzione dell’impianto non visibile né ispezionabile, incassata nella soletta e coperta da cartongesso, e che pertanto il guasto non fosse rilevabile preventivamente né evitabile con la normale manutenzione. Ha chiesto il riesame della pratica, la rivalutazione tecnica dell’evento e il riconoscimento della copertura assicurativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la polizza era strutturata secondo il modello dei rischi nominati, con la conseguenza che la dimostrazione della riconducibilità del sinistro alle fattispecie previste contrattualmente integra un elemento costitutivo della pretesa. Tuttavia, l’impresa aveva eccepito una causa di esclusione della garanzia, consistente nell’usura della guarnizione, che a suo giudizio avrebbe eliso il requisito dell’accidentalità della rottura.

Il Collegio ha preliminarmente osservato che l’accidentalità di un evento è incompatibile soltanto con i fatti dolosi, non anche con quelli colposi. La supposta usura della componente non gioca quindi un ruolo obliterativo del connotato di accidentalità della rottura intervenuta, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità citata in motivazione.

Sotto altro profilo, il Collegio ha escluso che nel contratto fosse invocabile una specifica causa di esclusione riposante nell’usura degli impianti idrici. L’art. 8.2 delle condizioni generali di assicurazione valorizza l’usura soltanto quale ragione di esclusione della riparabilità di danni derivanti da scoppio di apparecchi o impianti, mentre l’usura è espressamente indicata come causa di non indennizzabilità unicamente nella clausola relativa al “Fenomeno Elettrico”, categoria di rischio non sottoscritta dalla ricorrente.

Il Collegio ha quindi accolto le doglianze della ricorrente nei limiti del danno risultante dalla perizia redatta dal tecnico incaricato dall’impresa, pari a euro 930,00, applicando la franchigia di polizza di euro 150,00. Ha disposto che l’impresa corrisponda la somma di euro 780,00, oltre interessi dal reclamo al soddisfo, unitamente al contributo alle spese di procedura e al rimborso del contributo versato dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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