Segnalazione in SIC legittima con preavviso tracciato e codice a barre (ABF Collegio di Bari n. 4376 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione del nominativo di un consumatore in un sistema di informazioni creditizie è subordinata alla veridicità sostanziale dell’inadempimento e al preventivo avviso all’interessato dell’imminente registrazione, ai sensi dell’art. 125, comma 3, Tub e dell’art. 5, comma 6, del Codice di condotta. Trattandosi di atto recettizio, grava sull’intermediario l’onere di provare che il preavviso sia quantomeno pervenuto all’indirizzo del destinatario, secondo il disposto degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. Tale prova è fornita quando l’invio avvenga tramite vettore con tracciatura della spedizione e certificazione dell’avvenuta consegna, con lettura del codice a barre univoco assegnato alla lettera, come previsto dall’Allegato 1 al Codice di condotta. Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali non è necessario per la segnalazione, che si fonda sul legittimo interesse del partecipante ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f), Reg. UE 2016/679.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una linea di credito revolving concessa dall’intermediario nel febbraio 2023 per un importo nominale di € 600,00, lamenta l’illegittimità delle segnalazioni negative del proprio nominativo negli archivi di informazioni creditizie privati. Sostiene che le iscrizioni pregiudizievoli sarebbero state disposte in mancanza del preavviso prescritto dall’art. 4 del Codice deontologico e dall’art. 125, comma 3, Tub. L’intermediario aveva riscontrato negativamente il reclamo con il quale il ricorrente, nell’ottobre 2025, aveva chiesto la cancellazione dell’iscrizione nonché copia della documentazione attestante il consenso al trattamento dei dati e la ricezione dell’avviso.

Il ricorrente chiede in via principale la cancellazione delle iscrizioni e, in via subordinata, la prova documentale dell’avvenuta ricezione del preavviso e il riscontro all’istanza di accesso ex art. 15 GDPR. L’intermediario si oppone, deducendo che le segnalazioni sono state precedute da formale preavviso inviato e recapitato con sistema di spedizione tracciabile, come certificato dalla ricevuta di consegna.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 125, comma 3, Tub e l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i sistemi informativi creditizi. Da tali disposizioni emerge che la legittimità dell’iscrizione è subordinata al previo avviso dato all’interessato dell’imminente segnalazione. Poiché si tratta di atto recettizio, incombe sull’intermediario l’onere di provare che il preavviso sia quantomeno pervenuto all’indirizzo del destinatario, in applicazione degli artt. 1334 e 1335 cod. civ.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato dell’Arbitro, secondo cui la segnalazione è legittima al ricorrere di due presupposti: la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali sul preavviso. La valutazione va condotta secondo il prudente apprezzamento degli elementi offerti dagli atti, nel quadro della regola generale sull’onere probatorio dell’art. 2697 cod. civ., come interpretata dalla Cass. civ., Sez. VI-3, Ord. n. 8018/2021.

Nel caso concreto, il ricorrente non disconosce le irregolarità nel rimborso, ma contesta il difetto del preavviso. Il Collegio rileva che in atti risulta il report EURISC gestito da CRIF, aggiornato al 30/06/2025, dal quale emerge un primo ritardo nell’agosto 2023 e una regolarizzazione a maggio 2025. L’intermediario produce copia della missiva di preavviso inviata il 05/05/2023 e recapitata il 18/05/2023, con un codice a barre corrispondente a quello del certificato di recapito estratto dal portale “PRT”.

Il Collegio ritiene che tale modalità di invio soddisfi i requisiti dell’Allegato 1 al Codice di condotta, che considera idoneo il preavviso inviato tramite vettore con tracciatura e certificazione dell’avvenuta consegna. Sussiste dunque la prova della conoscenza del preavviso da parte del destinatario. Quanto al trattamento dei dati, il Collegio osserva che l’art. 6, comma 1, del Codice di condotta esclude la necessità del consenso, fondandosi il trattamento sul legittimo interesse del partecipante. In ogni caso l’intermediario ha prodotto la documentazione contrattuale recante il consenso del ricorrente. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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