Cessione del quinto: restituzione dei costi up-front e sospensione per rinvio pregiudiziale (ABF Collegio di Bari n. 1034 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea disposto da altro giudice non obbliga l’Arbitro Bancario Finanziario a sospendere il procedimento, non essendo configurabile una litispendenza in senso proprio quando il rinvio riguarda un diverso giudizio. Per i contratti di cessione del quinto stipulati prima del 25 luglio 2021 ed estinti anticipatamente, l’art. 125-sexies T.U.B. nella formulazione originaria, come interpretato dalla sentenza Lexitor e dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, impone la riduzione di tutte le componenti del costo del credito, compresi i costi up-front. I costi ricorrenti si riducono secondo il criterio di proporzionalità lineare, mentre per i costi istantanei, in mancanza di diversa pattuizione, si applica il metodo della curva degli interessi. Gli oneri erariali non sono retrocedibili.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio nel maggio 2016, estinto anticipatamente alla quarantottesima rata su centoventi, con conteggio estintivo emesso a giugno 2020. Insoddisfatto dell’esito dell’interlocuzione prodromica, si è rivolto all’Arbitro chiedendo il rimborso di spese di istruttoria, commissioni di attivazione, commissioni di gestione, oneri erariali e commissioni di intermediazione, calcolati pro rata temporis e al netto di quanto già restituito, oltre a interessi legali e spese di assistenza difensiva.

L’intermediario si è opposto, chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento in ragione di un rinvio pregiudiziale disposto da giudici ordinari sull’interpretazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48/CE. Nel merito ha sostenuto la natura up-front di alcune voci e la non rimborsabilità degli oneri erariali, chiedendo in subordine di decurtare quanto già corrisposto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione. Le disposizioni dell’Arbitro non prevedono ipotesi del genere e non è configurabile una litispendenza, perché il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha riguardato un diverso giudizio. L’obbligo di sospendere grava sul giudice che ha sollevato la questione, non su altro organo giurisdizionale o extragiudiziario davanti al quale penda una fattispecie analoga. Il Collegio aderisce alla giurisprudenza arbitrale maggioritaria che ritiene infondata la richiesta.

Nel merito, il contratto è anteriore all’entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” e alla modifica dell’art. 125-sexies T.U.B.. Trova quindi applicazione la formulazione originaria della norma, letta alla luce della sentenza Lexitor e della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla Consulta. Da ciò deriva il diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo del credito, compresi i costi up-front, con il limite della domanda e la necessità di un conforme reclamo.

I criteri applicati sono due: per i costi recurring, la proporzionalità lineare; per i costi up-front, in assenza di diversa previsione pattizia, il metodo della curva degli interessi. Il Collegio ha qualificato come up-front le spese di istruttoria, i costi di intermediazione e le commissioni di attivazione, e come recurring le commissioni di gestione e gli oneri erariali e spese amministrative. Ha inoltre confermato la non retrocedibilità degli oneri erariali, perché l’intermediario agisce come sostituto d’imposta senza margini di determinazione.

La sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023, C-555/21, non ha inciso su questo orientamento, riguardando il credito immobiliare ai consumatori e le sue specificità. Il quadro è confermato dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023, che richiama le pronunce della Corte di giustizia e fa salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa.

Il Collegio ha quindi riconosciuto al ricorrente € 807,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Ha respinto la richiesta di quote versate in eccedenza, per difetto di documentazione, e quella di spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e l’assenza di elementi di complessità. Ha disposto il contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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