Validazione del PEF atto endoprocedimentale inammissibile il ricorso autonomo (TAR Puglia n. 818 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di validazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario, adottato dall’Ente Territorialmente Competente ai sensi dell’art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021, ha natura endoprocedimentale e produce effetti lesivi solo provvisori ed eventuali. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta all’ARERA, la cui verifica di coerenza regolatoria è sostanziale e non meramente formale. Ne deriva che gli eventuali vizi dell’atto di validazione possono essere fatti valere solo insieme all’impugnazione della determinazione conclusiva del procedimento. Il ricorso proposto in via autonoma avverso l’atto di validazione è pertanto inammissibile per difetto di interesse. L’eventuale annullamento del primo atto non ha efficacia caducante sul provvedimento finale.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determina n. 344 del 25 giugno 2024, con cui AGER Puglia aveva validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 relativo a un Comune, unitamente alla relazione di validazione e alla delibera comunale di approvazione della TARI 2024.

Deduceva un difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione dei costi e delle detrazioni, nonché la violazione del principio del full recovery cost, anche alla luce dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022. Il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della causa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto scrutinato, in coerenza con i principi espressi dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015, il tema della possibile inammissibilità per difetto di interesse, ritenendola sussistente.

Dalla lettura dell’atto impugnato insieme all’art. 1, comma 527, l. n. 205/2017 e agli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021, emerge come la validazione sia atto endoprocedimentale ad effetti interinali. L’art. 8.4 della delibera attribuisce all’Autorità di regolazione il potere di approvazione finale della tariffa. La verifica di coerenza regolatoria, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un vaglio sostanziale.

La possibilità di impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è di carattere eccezionale, riconosciuta solo per atti vincolati idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva ovvero per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale, come affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024. Ne consegue che l’eventuale annullamento dell’atto di validazione non travolge la determinazione finale, non ricorrendo un’efficacia caducante, che presuppone che l’atto successivo sia inevitabile conseguenza del precedente senza nuove valutazioni di interessi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2482 del 2011; Cons. Stato, Sez. V, n. 2530 del 2012).

Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l’immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo non è configurabile, posto che l’approvazione delle tariffe è funzione svolta in modo unitario dall’ARERA e la determinazione provvisoria è soggetta a conguaglio. Il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico di ogni sistema tariffario. La qualificazione dell’intervento di ARERA come mero atto di controllo, infine, non è pertinente ai suoi poteri di intervento attivo sul PEF.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con compensazione integrale delle spese in ragione della particolarità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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