Validazione PEF endoprocedimentale impugnabile con approvazione ARERA (TAR Puglia n. 813 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’Ente Territorialmente Competente valida l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario dei servizi di gestione rifiuti, adottato ai sensi dell’art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021, ha natura endoprocedimentale e ad effetti interinali. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta all’ARERA, la quale esercita una verifica di coerenza regolatoria di carattere sostanziale e non meramente formale. Ne deriva che i vizi della validazione possono essere fatti valere solo unitamente all’impugnazione della determinazione conclusiva del procedimento, non essendo configurabile un’autonoma impugnazione anticipata dell’atto preparatorio. Il ricorso proposto avverso il solo atto di validazione è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determina n. 151 del 7 giugno 2024, con cui l’AGER Puglia aveva validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 relativo al Comune di Galatina, unitamente alla relazione di validazione e agli atti del procedimento. Con motivi aggiunti contestava altresì la delibera comunale di approvazione della TARI per l’anno 2024.
Nel merito la ricorrente deduceva un difetto di istruttoria e di motivazione quanto all’individuazione dei costi e delle detrazioni, oltre alla violazione del principio del full recovery cost, anche in ragione dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022. Il Collegio dava avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della controversia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto, in coerenza con i principi dell’Adunanza Plenaria n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015, la questione della possibile inammissibilità per difetto di interesse, che ritiene sussistente e dirimente rispetto al merito.
Dalla lettura dell’atto impugnato, congiuntamente all’art. 1, comma 527, l. n. 205/2017 e agli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021, emerge che la validazione è atto di carattere endoprocedimentale ad effetti interinali. L’art. 8.4 della citata delibera attribuisce all’Autorità il potere di approvazione finale della tariffa: essa verifica la coerenza regolatoria degli atti e, in caso di esito positivo, approva l’aggiornamento biennale. Tale verifica, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, costituisce un vaglio sostanziale.
Ne consegue che l’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è rimedio di carattere eccezionale, ammesso solo per atti vincolati idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva o per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale, come ribadito da Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024. L’eventuale annullamento della validazione sarebbe privo di effetto caducante, poiché difetta il requisito dell’inevitabile conseguenza dell’atto anteriore senza nuove valutazioni di interessi, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VI, n. 2482 del 2011 e Sez. V, n. 2530 del 2012.
Il Collegio richiama quindi il più recente orientamento del Consiglio di Stato, che preferisce la tesi della non immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo, sia per l’impatto che la tesi contraria avrebbe su poteri ARERA non ancora esercitati, sia per ragioni di uniformità, sia perché il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico di ogni sistema tariffario. La tutela resta assicurata dall’impugnazione degli atti finali e, in caso di inerzia dell’Autorità, dai rimedi contro il silenzio inadempimento, come osservato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 9788 del 2024.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Le spese sono integralmente compensate in ragione della particolarità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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