Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Sicilia n. 2975 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia sottoscritta dalla parte né da un avvocato munito di mandato speciale è irrituale ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., non essendo sufficiente a tal fine la procura ad litem che pure menzioni la facoltà di rinunciare. Tale dichiarazione, tuttavia, può essere valutata dal giudice come manifestazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Ne consegue, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm., la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La compensazione delle spese di lite è giustificata dall’esito in rito e dalla concorde richiesta delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, ha adito il TAR Sicilia chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Siciliana sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 7 della L.R. 1/1997, la condanna dell’Amministrazione a provvedere e al risarcimento del danno da ritardo, oltre all’adozione degli interventi di prevenzione e allontanamento della fauna selvatica.

Nel corso del giudizio, il difensore della parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse. Alla camera di consiglio le parti hanno concordemente richiesto la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la rinuncia è intervenuta in modo irrituale. La dichiarazione non risulta né sottoscritta dalla parte né proveniente da avvocato munito di mandato speciale, come richiede l’art. 84, comma 1, cod. proc. amm..

Il Tribunale precisa che la procura ad litem, anche quando faccia menzione della facoltà di rinunciare al ricorso o di accettarne la rinuncia, non soddisfa il requisito normativo. Sul punto richiama la giurisprudenza amministrativa, tra cui T.A.R. Valle d’Aosta n. 18 del 2024 e i precedenti ivi citati.

La qualificazione dell’atto non esaurisce però la questione. Il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. e dell’art. 35 cod. proc. amm., la rinuncia irrituale può essere comunque valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Su questa linea richiama T.A.R. Lazio n. 12427 del 2025, T.A.R. Marche n. 166 del 2025 e T.A.R. Campania n. 628 del 2025.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria investe il merito della domanda senza esame delle censure, essendo venuto meno l’interesse alla pronuncia.

Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente. Pesano l’esito in rito, la limitata attività difensiva dispiegata dall’Avvocatura erariale e la concorde richiesta formulata dalle parti in camera di consiglio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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