Validazione del PEF atto endoprocedimentale non impugnabile (TAR Sicilia n. 2656 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La validazione del Piano Economico Finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente, ai sensi dell’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, costituisce atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività. Il procedimento di aggiornamento tariffario si articola in due fasi: la prima affidata all’ETC, che verifica l’aggiornamento predisposto dal gestore; la seconda riservata all’ARERA, che controlla la coerenza regolatoria e approva definitivamente le determinazioni tariffarie. L’atto di validazione è pertanto destinato a successiva approvazione e non è immediatamente impugnabile. Il ricorso proposto avverso i soli atti di validazione è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani in esito a gara bandita nel 2022 e aggiudicata nel 2024, ha trasmesso all’ETC il PEF grezzo relativo agli anni 2024 e 2025. L’Ente territorialmente competente ha validato il piano discostandosi dai valori indicati dalla società e operando talune riduzioni, riallineando il canone ai valori dell’offerta di gara in mancanza di evidenze contabili. La ricorrente ha quindi impugnato la nota recante le osservazioni e il parere allegato, le determinazioni di validazione del PEF e dell’aggiornamento biennale, nonché gli atti comunali di approvazione del piano e delle tariffe TARI.
La società ha contestato il carattere unilaterale e immotivato delle decurtazioni, l’omessa considerazione dell’incidenza dell’inflazione tra il momento dell’offerta e quello dell’aggiudicazione, e l’erroneo richiamo della determina ARERA 2/2021 nel parere allegato. L’ETC si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per il valore meramente endoprocedimentale degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha aderito all’orientamento giurisprudenziale richiamato da entrambe le parti, che riconduce l’aggiornamento biennale del PEF alla disciplina dell’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021. La norma articola il procedimento in due fasi distinte: la validazione dell’aggiornamento da parte dell’ETC e la verifica di coerenza regolatoria da parte dell’ARERA, cui segue l’approvazione definitiva delle determinazioni tariffarie.
Nel caso concreto la ricorrente ha impugnato unicamente la determina con cui l’ETC ha validato il piano per il biennio 2024-2025. Non risulta adottato, né gravato, il provvedimento di approvazione dell’ARERA. Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso, perché gli atti impugnati hanno valenza meramente endoprocedimentale e carattere provvisorio, essendo destinati alla successiva e definitiva approvazione.
Il Collegio richiama la pronuncia del TAR Palermo, Sez. II, n. 1768 del 18 luglio 2025, resa su ricorso della stessa società avverso atti di validazione adottati da altro ente e da altro Comune in vicenda sovrapponibile. In quella sede si è affermato che l’approvazione delle tariffe è funzione svolta in modo unitario e uniforme dall’ARERA, con la conseguenza che l’immediata impugnazione degli atti provvisori di validazione inciderebbe su poteri non ancora esercitati. Si è inoltre osservato che ritenere impugnabili i soli atti dell’ARERA concentra le impugnazioni avanti un unico giudice.
La sentenza chiarisce che l’approvazione dell’ARERA non è attività meramente formale, perché verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione nella loro interezza, controllando anche la correttezza della verifica dell’equilibrio della gestione operata dall’ETC. I precedenti che avevano ritenuto immediatamente impugnabile la validazione dipendevano da peculiarità concrete, estranee alla fattispecie. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato le spese tra le parti costituite, non provvedendo su quelle della parte pubblica non costituita.
Nota della Redazione
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