Validazione del PEF da parte dell’ETC è atto endoprocedimentale non impugnabile (TAR Sicilia n. 2650 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La validazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario biennale, operata dall’ente territorialmente competente ai sensi dell’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, costituisce atto a valenza meramente endoprocedimentale. Essa è destinata alla successiva verifica di coerenza regolatoria e alla definitiva approvazione da parte dell’ARERA e, pertanto, non è idonea a ledere in via immediata la sfera giuridica del gestore. Il ricorso proposto avverso il solo atto di validazione, in assenza di impugnazione del provvedimento finale di approvazione, è pertanto inammissibile. L’attività di approvazione dell’Autorità non è meramente formale, ma investe la verifica dell’equilibrio della gestione e dei dati trasmessi nella loro interezza.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in forza di un contratto normativo stipulato con la SRR Palermo Provincia Ovest e di contratti attuativi sottoscritti con i Comuni rientranti nei Lotti 3 e 5. Per l’ambito del Comune di Giuliana essa ha impugnato la nota con cui la SRR ha riscontrato le osservazioni sul PEF 2024-2025, la determinazione presidenziale di validazione del Piano Economico Finanziario, la nota di validazione dell’aggiornamento tariffario biennale e le deliberazioni consiliari comunali di approvazione delle tariffe e del PEF 2022-2025.
La ricorrente ha dedotto violazione del giusto procedimento, dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, del principio di terzietà dell’ente territorialmente competente e delle disposizioni ARERA, contestando nel merito il criterio per cui, in caso di affidamento iniziato nel 2024, il PEF non potrebbe discostarsi dall’offerta di gara. La SRR si è costituita eccependo il difetto di interesse per l’impugnazione di un atto endoprocedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale richiamato da entrambe le parti e dichiara il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla struttura del procedimento di aggiornamento biennale del PEF, che l’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021 articola in due fasi distinte: la prima affidata all’ente di governo d’ambito, che valida l’aggiornamento predisposto dal gestore; la seconda riservata all’ARERA, che verifica la coerenza regolatoria degli atti e dei dati trasmessi e, in caso di esito positivo, approva definitivamente le determinazioni tariffarie.
Nel caso concreto la società ha impugnato la sola determina di validazione dell’ETC per il biennio 2024-2025, mentre non risulta adottato né gravato il provvedimento di approvazione dell’ARERA. Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che gli atti impugnati hanno valenza meramente endoprocedimentale e carattere provvisorio, in quanto destinati alla successiva e definitiva approvazione: non sono perciò immediatamente lesivi né autonomamente impugnabili.
Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia TAR Palermo, Sez. II, n. 1768 del 18 luglio 2025, resa su ricorso della stessa società avverso atti di validazione adottati da altra SRR e da altro Comune in vicenda sovrapponibile. In quella sede si è affermato che l’approvazione delle tariffe è funzione svolta in modo unitario e uniforme dall’ARERA e che l’immediata impugnazione degli atti provvisori di validazione inciderebbe su poteri non ancora esercitati. Si è inoltre precisato che l’approvazione del PEF non costituisce attività meramente formale, poiché l’Autorità controlla la coerenza regolatoria della documentazione nella sua interezza e la verifica dell’equilibrio della gestione operata dall’ente di governo.
Il Tribunale dà conto delle eccezioni segnalate in giurisprudenza: i precedenti che avevano ritenuto immediatamente impugnabile la validazione dipendevano da peculiarità concrete, segnatamente la ripartizione tra Comuni di costi da contabilizzare nel PEF e la scelta dell’ETC di procrastinare l’adeguamento tariffario a una modifica legislativa, questione estranea ai poteri dell’Autorità. Tali ipotesi non ricorrono nella fattispecie. La natura non meramente formale dell’attività dell’ARERA è ribadita dalla giurisprudenza di prime cure richiamata. Il ricorso è quindi inammissibile, con compensazione delle spese in ragione dell’esito in rito e della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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