La scelta dell’autorità amministrativa di agire in sede ordinaria per la riscossione di sanzioni stradali non esclude la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. 2 n. 1561 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, qualora l’autorità amministrativa rinunci all’esercizio dei propri poteri autoritativi e si rivolga al giudice per ottenere un titolo giudiziale, piuttosto che procedere direttamente all’emissione della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689/1981, tale iniziativa non esclude la giurisdizione del giudice ordinario e non integra un’indebita interferenza nella sfera di potere riservata alla P.A., non essendo sindacabile la scelta dell’ente di avvalersi di strumenti privatistici per il perseguimento dei propri fini. Il concessionario della riscossione, cui l’ente locale abbia legittimamente affidato il servizio, è conseguentemente legittimato ad agire in giudizio per ottenere la condanna del trasgressore.
Il Fatto
Una società di riscossione, quale procuratrice speciale del Comune per la riscossione dei crediti da infrazioni al Codice della Strada nei confronti dei residenti all’estero, chiedeva la condanna del trasgressore al pagamento di una somma per una violazione dell’art. 7, comma 14, C.d.S. commessa nel 2012. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e il Tribunale, in sede di appello, confermava la pronuncia, rigettando le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice italiano, di carenza di legittimazione processuale della società concessionaria e di prescrizione del credito.
Avverso la sentenza d’appello il trasgressore proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, lamentando, tra l’altro, l’inammissibilità della domanda di condanna in sede ordinaria e il difetto di legittimazione processuale del concessionario. La causa, dopo una prima rimessione alla Seconda Sezione e poi alle Sezioni Unite per la questione di giurisdizione, veniva restituita alla Sezione per l’esame dei motivi residui.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente dà atto che la questione della giurisdizione del giudice italiano era già stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 21952 del 2024, che avevano rigettato il relativo motivo. Passa quindi all’esame dei motivi concernenti l’inammissibilità della domanda di condanna proposta in sede ordinaria e la legittimazione processuale della società di riscossione, trattati congiuntamente perché logicamente connessi.
La Corte richiama il principio per cui, in tema di riscossione di sanzioni amministrative per violazioni stradali, la scelta dell’autorità di agire innanzi al giudice ordinario per ottenere un titolo giudiziale, invece di procedere alla riscossione coattiva, non è sindacabile, non esclude la giurisdizione e non determina alcuna interferenza nei poteri riservati alla P.A. (richiamando le Sezioni Unite n. 10067 del 2006).
Quanto alla legittimazione del concessionario, la Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, evidenziando come, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 5, comma 8-bis, del d.l. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali possa essere effettuata, anche mediante la procedura dell’ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, dai soggetti affidatari del servizio, iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997. Ne consegue la correttezza della decisione del Tribunale sulla sussistenza della legittimazione della società concessionaria ad agire in giudizio.
La Corte dichiara, invece, inammissibile la questione relativa alla contestazione dell’iscrizione all’albo dei concessionari della società, non risultando dedotta nei gradi di merito e non essendo il motivo autosufficiente. Rigetta infine il motivo concernente la prescrizione, ritenendolo inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., per non aver la ricorrente trascritto il contenuto dell’atto interruttivo, qualificato dalla stessa come diffida ricevuta prima della scadenza del termine quinquennale, dalla quale risultava comunque inequivoca la volontà di ottenere il pagamento.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 7 C.d.S. – Regolamentazione della circolazione nei centri abitati