Valutazione offerte tecniche e autovincolo della commissione di gara (TAR Campania n. 2475 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice di una gara pubblica non può integrare l’offerta tecnica ricercando elementi che il concorrente non abbia esposto nell’allegato prescritto dalla lex specialis, giacché la prescrizione del disciplinare opera come autovincolo e impone l’uniforme applicazione delle regole di gara a tutela della par condicio. Le regole della lex specialis vanno interpretate in termini strettamente letterali e vincolano rigidamente l’amministrazione, senza margine di discrezionalità. Le valutazioni delle offerte tecniche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica della commissione e non sono sindacabili nel merito, salvo che risultino affette da manifesta illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Per sconfessare il giudizio tecnico non basta evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità dello stesso.

Il Fatto

La So.Re.Sa. S.p.A. indiceva una procedura aperta per la fornitura di protesi d’anca, ginocchio e spalla destinata alle aziende sanitarie della Campania e del Molise, suddivisa in 88 lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per il lotto 16, relativo alle artroprotesi d’anca, la società ricorrente si collocava al settimo posto della graduatoria, con aggiudicazione disposta in favore dei primi sei concorrenti.

La ricorrente impugnava la determinazione di aggiudicazione e gli atti presupposti, contestando l’attribuzione dei punteggi per i criteri tabellari e discrezionali, e chiedeva il risarcimento in forma specifica, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro nella fornitura. Proponeva poi due atti di motivi aggiunti, impugnando la relazione della commissione e il verbale n. 2 del 9 ottobre 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutte le censure. Quanto ai punteggi tabellari, la ricorrente assumeva che la commissione avesse omesso di considerare taglie, versioni e dotazioni in realtà offerte. Il Tribunale rileva che la commissione, con il verbale n. 2 del 9/10/2023, aveva stabilito che sarebbero state prese in considerazione solo le misure e le taglie presenti nell’allegato A5 – Indice dei prodotti offerti. La ricorrente non dimostra che gli elementi per cui reclama maggior punteggio fossero indicati in tale allegato.

La precisazione contenuta nel verbale costituisce mera puntualizzazione di quanto già dettato dall’art. 15 del disciplinare, che imponeva di riportare nell’allegato A5 le informazioni per tutti i prodotti offerti. Ne discende che le indicazioni non fornite non potevano essere recuperate mediante riferimento ad altra documentazione a corredo. La prescrizione assolve a una funzione di autovincolo per la commissione, tenuta ad assicurare l’uniforme applicazione della disciplina di gara: richiamata Cons. Stato, sez. V, n. 4659 del 2024, sul divieto di ricercare per taluno elementi assenti nell’allegato prescritto per tutti, e Cons. Stato, sez. IV, n. 1148 del 2019, sull’interpretazione letterale della lex specialis.

La relazione della commissione conferma l’osservanza del criterio autovincolante: sono state considerate le sole misure dell’allegato A5; per la tipologia metalback è stata offerta una sola versione; per la testa in ceramica non risultano offerte tutte le misure; per la tecnica operatoria computerizzata manca la documentazione a corredo.

Quanto ai punteggi discrezionali, i rilievi della ricorrente si risolvono in una autovalutazione della bontà della propria offerta. Il giudizio tecnico-discrezionale è frutto delle cognizioni specialistiche dei commissari e non può dirsi illogico solo opponendovi una diversa visione, occorrendo superare la soglia dell’opinabilità. La commissione non era tenuta a richiedere un campione dello strumentario, dovendo valutare sulla base della documentazione esistente, a fronte di una molteplicità di offerte. I giudizi di parzialmente adeguato trovano riscontro nella carenza di dettagli sulla struttura distributiva, sulla rete di specialisti e sui programmi formativi.

Il Collegio ribadisce l’indirizzo secondo cui il sindacato del giudice amministrativo non può sostituirsi a quello della commissione, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 8621 del 2024, Cons. Stato, sez. V, n. 8077 del 2024 e la sentenza della Sezione n. 6325 del 2023. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione integrale delle spese tra le parti costituite e nulla nei confronti della controinteressata non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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