Sei scatti stipendiali anche a chi lascia il servizio a domanda (TAR Campania n. 255 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 spetta a tutti gli appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda, purché abbiano maturato almeno trentacinque anni di servizio utile e compiuto il cinquantacinquesimo anno di età. La disposizione non è limitata al personale cessato per età, inabilità permanente o decesso. Il termine del 30 giugno fissato dall’art. 6-bis, comma 2 non ha natura decadenziale. Nel giudizio sul riconoscimento dell’indennità di fine servizio il legittimato passivo è esclusivamente l’INPS, unico soggetto obbligato alla corresponsione. Il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali è escluso dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti alla Guardia di Finanza, sono stati collocati in quiescenza a domanda dopo aver compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e maturato più di trentacinque anni di servizio. Hanno chiesto all’INPS l’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, con la conseguente rideterminazione della prestazione, oltre interessi e rivalutazione.

L’Istituto ha negato il beneficio. I ricorrenti hanno impugnato il diniego assumendo che l’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 operi anche in favore di chi cessi dal servizio su istanza, alle condizioni reddituali e anagrafiche indicate, e non solo nei casi di cessazione per età, inabilità o decesso. L’INPS, preso atto della giurisprudenza medio tempore intervenuta, ha prospettato una possibile cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo del legittimato passivo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, rileva che nel contenzioso sull’indennità di buonuscita il solo soggetto obbligato è l’INPS, al quale va riferita la titolarità del rapporto dedotto in giudizio.

Nel merito il Tribunale aderisce all’orientamento consolidato secondo cui il beneficio spetta a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda con almeno trentacinque anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età. La lettura estensiva dell’art. 6-bis supera l’interpretazione restrittiva che limitava il riconoscimento agli ipotesi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.

Il Collegio richiama le pronunce del Consiglio di Stato che hanno riformato le sentenze di segno contrario della stessa sezione, e la più recente decisione con cui è stato respinto l’appello dell’INPS contro una sentenza favorevole ai ricorrenti. In quella sede è stato ribadito l’orientamento e sono state respinte le censure di illegittimità costituzionale, escludendo che il termine del 30 giugno abbia efficacia decadenziale.

Alla luce di questo indirizzo, che il Tribunale fa proprio per ragioni di economia processuale, il ricorso è fondato e va accolto. L’INPS è pertanto obbligato a rideterminare il trattamento di fine servizio includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, con riconoscimento degli interessi legali.

La rivalutazione monetaria è invece negata, perché il cumulo con gli interessi è vietato dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della questione e del contrasto giurisprudenziale che l’ha caratterizzata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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