Onere di specificità del ricorso e irrilevanza della sentenza penale non in (Cass. civ. Sez. V n. 2686 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, solleciti una rivalutazione delle risultanze di fatto già esaminate nei gradi di merito è inammissibile per difetto di specificità e chiarezza dei motivi, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., risolvendosi in una non consentita trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento sugli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario, ha in questo efficacia di giudicato in ogni stato e grado ai sensi dell’art. 21 bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 87/2024, applicabile anche ai giudizi di cassazione pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, purché la sentenza penale sia ritualmente acquisita agli atti.

Il Fatto

A seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’amministrazione finanziaria notificava a una società contribuente avvisi di accertamento per gli anni dal 2004 al 2008, rettificando i redditi dichiarati e accertando maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. I verificatori ritenevano fittizie numerose operazioni commerciali, soggettivamente o oggettivamente inesistenti, intercorse con vari fornitori.

La società impugnava gli atti impositivi dinanzi alla commissione tributaria provinciale, che rigettava i ricorsi riuniti. In pendenza del giudizio interveniva il fallimento della contribuente e la causa era riassunta dalla curatela, autorizzata dal giudice delegato. La commissione tributaria regionale accoglieva l’appello della curatela. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi; la curatela resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2227 e 2229 cod. civ., lamentando che la commissione regionale avesse trascurato il mancato assolvimento, da parte della società, dell’onere probatorio di contrasto al quadro indiziario emerso dalla verifica. La Corte lo dichiara inammissibile.

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi, che devono possedere i caratteri della tassatività e della specificità, con esatta individuazione del capo di pronuncia impugnato e illustrazione intelligibile delle violazioni dedotte. Il motivo che non rispetti tale requisito è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e la nullità è sanzionata con l’inammissibilità. Nella specie, le censure miravano in realtà a una rivalutazione del ragionamento decisorio e a un nuovo esame dei fatti, prospettando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito. Alla Corte di legittimità non spetta condividere o meno la ricostruzione dei fatti, né sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito: il controllo riguarda la tenuta logica e la plausibilità del ragionamento probatorio, che nel caso di specie è stato puntuale e fondato sulle risultanze documentali.

Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 654 cod. proc. pen., per avere la commissione regionale attribuito rilievo all’assoluzione dell’ex amministratore per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, senza riconoscere l’autonomia del processo tributario da quello penale. La Corte lo dichiara infondato: il riferimento alla sentenza di assoluzione non ha costituito elemento decisivo, ma semplice corollario delle considerazioni sulle caratteristiche strutturali e organizzative della società.

La Corte richiama poi il d.lgs. n. 87/2024, che ha introdotto l’art. 21 bis d.lgs. n. 74/2000 sull’efficacia delle sentenze penali nel processo tributario, e ne afferma l’applicabilità ai giudizi di cassazione pendenti alla data di entrata in vigore, attraendo la valutazione d’ufficio. Nel caso concreto, però, la sentenza di assoluzione non è presente in atti, onde la relativa questione resta priva di incidenza sul decisum. Il ricorso è infine rigettato, con condanna dell’amministrazione finanziaria alle spese e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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