Valutazione tecnica inattendibile per irragionevolezza diffusa e rinnovo della Commissione (TAR Emilia-Romagna n. 278 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni tecniche della Commissione giudicatrice sono sindacabili per manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento del dato fattuale. Quando i profili di macroscopica incoerenza dei punteggi sono così diffusi ed estesi da rendere complessivamente inattendibile la valutazione dell’offerta, la prova di resistenza si intende superata anche senza la certezza del superamento della soglia di sbarramento, perché le risultanze di gara non consentono di escludere che una valutazione scevra dai vizi denunciati avrebbe mutato l’esito. L’annullamento dell’esclusione e dell’aggiudicazione comporta la riattivazione del procedimento, che il giudice può affidare, in applicazione del principio di imparzialità, a una Commissione interamente rinnovata quando la pregressa attività sia risultata del tutto inattendibile. La domanda di risarcimento resta assorbita quando l’interesse del ricorrente possa trovare piena soddisfazione nell’effetto conformativo.

Il Fatto

Una società ha presentato agli Enti sanitari una proposta di partenariato pubblico-privato ai sensi dell’art. 193 d.lgs. n. 36/2023, approvata e posta a base di una procedura aperta per la gestione e la tracciabilità dei dispositivi medici. Alla gara partecipavano due soli operatori. L’offerta tecnica della ricorrente, basata sull’utilizzo dei codici a barre già apposti dai fabbricanti in forza del Regolamento UE n. 2017/745, otteneva 25,60 punti e non superava la soglia di sbarramento fissata a 40; la concessione quindicennale veniva così aggiudicata all’unica concorrente rimasta.

La società esclusa impugnava l’esclusione, gli atti di gara e, con due successivi ricorsi per motivi aggiunti, l’aggiudicazione, chiedendo l’annullamento, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il risarcimento. resistendo, l’Amministrazione e l’aggiudicataria eccepivano l’inammissibilità delle censure sui punteggi, quali sconfinamento nel merito amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio chiarisce anzitutto il rapporto tra offerta e lex specialis. La disciplina di gara non fissava requisiti minimi, ma obiettivi da raggiungere, vincolanti non nel quomodo ma quoad effectum. Ne deriva che un’offerta inidonea a garantirli andava esclusa, non valutata; poiché la Commissione aveva comunque esaminato l’offerta della ricorrente, doveva ritenersi acquisito che la tecnologia alternativa fosse idonea a soddisfare gli obiettivi. Le difese dell’aggiudicataria volte a sostenere l’aliud pro alio sono dichiarate inammissibili, perché avrebbero dovuto essere introdotte con ricorso incidentale.

Passando al sindacato sui punteggi, il Tribunale ribadisce i limiti del controllo giurisdizionale sulle valutazioni di discrezionalità tecnica, ammesso solo per vizi di manifesta irragionevolezza o travisamento del dato fattuale. Applicando tale griglia, rileva che il punteggio minimo assegnato ai processi di gestione logistica è illogico, poiché l’offerta automatizzava comunque attività svolte manualmente dal personale sanitario. Analogo vizio affligge il sub-criterio sulle soluzioni tecnologiche, valutato meno della controinteressata benché garantisse la tracciabilità di tutti i dispositivi, mentre l’aggiudicataria la copriva solo parzialmente.

Del tutto irragionevole è poi il giudizio sul sub-criterio dell’identificazione secondo la normativa unionale: la ricorrente, che utilizzava proprio i codici previsti dal Regolamento UE n. 2017/745, otteneva un voto inferiore al massimo e pari a quello della concorrente. Illogica anche la parità di punteggio sul cronoprogramma, nonostante la riduzione del 25% dei tempi di attivazione offerta solo dalla ricorrente, e abnorme lo zero assegnato alla reportistica, documentalmente smentito dalla relazione tecnica.

I profili di incoerenza sono, per il Collegio, così diffusi da rendere complessivamente inattendibile la valutazione. Richiamando la giurisprudenza in materia di prova di resistenza, il Tribunale accoglie tutti i gravami e annulla gli atti, dichiarando inefficace il contratto ove stipulato. Dispone la riattivazione del procedimento e, in applicazione del principio di imparzialità, la nomina di una Commissione interamente rinnovata, immune dai condizionamenti della pregressa attività. Rigetta la domanda risarcitoria, satisfattibile attraverso l’effetto conformativo, e liquida le spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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