Enfiteuta estraneo all’abuso: la demolizione non gli si estende (TAR Puglia n. 368 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La demolizione delle opere realizzate senza titolo ed il ripristino dello stato dei luoghi gravano sul solo responsabile dell’abuso ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001. La qualità di enfiteuta del terreno su cui insiste l’illecito edilizio non giustifica l’estensione dell’ingiunzione a demolire in capo a chi non ha posto in essere la condotta contra legem. Ove l’amministrazione riconosca in autotutela l’erronea applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 in luogo dell’art. 35 e rettifichi il provvedimento estromettendo il soggetto estraneo, si determina la cessazione della materia del contendere. Il principio di tipicità del potere sanzionatorio impedisce di ricondurre la legittimazione passiva all’mero titolo dominicale o enfiteutico.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale n. 5/2024 con cui il Dirigente del VI settore del Comune di Manfredonia aveva ingiunto la demolizione di opere edificate in assenza di permesso di costruire su un immobile del medesimo Comune. La doglianza riguardava specificamente la parte dell’atto che estendeva l’ordine demolitorio anche alla ricorrente, quale enfiteuta del terreno interessato dall’abuso.

Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 215/2024. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2831 del 24 luglio 2024, riformava il provvedimento, rilevando che la responsabilità dell’abuso risultava ricondotta dall’ente locale in capo a un soggetto terzo e che trovava applicazione l’art. 35 d.P.R. n. 380/2001. Il Comune, con ordinanza n. 15/2024, rettificava quindi l’ingiunzione, estromettendo la ricorrente dal novero dei destinatari.

La Motivazione della Corte

La ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in subordine la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Il Comune aderiva all’istanza, riconoscendo che la rettifica aveva rimosso la parte di provvedimento oggetto di contestazione.

Il Tribunale prende atto che entrambe le parti hanno rappresentato e dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere. La ragione dirimente risiede nell’autotutela esercitata dall’amministrazione: la rettifica dell’ordinanza n. 5/2024 ha sostanzialmente annullato l’atto per la parte di interesse della ricorrente, rimuovendo l’estensione dell’ingiunzione a demolire a un soggetto estraneo alla condotta illecita.

Il Collegio richiama, per mera completezza, la pronuncia cautelare del Consiglio di Stato n. 2831/2024, alle cui ragioni si rinvia. In quella sede si era affermato che l’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 pone a carico del solo responsabile dell’abuso la demolizione e il ripristino, con conseguente illegittimità dell’ordine rivolto all’enfiteuta.

La soluzione processuale assorbe ogni ulteriore censura, comprese quelle articolate con i motivi aggiunti in tema di vincolo istruttorio e di coerenza tra motivazione e risultanze dell’istruttoria. La complessiva evoluzione procedimentale e processuale giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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