Incompatibilità del sottosegretario: divieto di attività professionali connesse alla carica (Cons. Stato n. 1471 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), della legge n. 215/2004 preclude al titolare di cariche di governo di esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica, a favore di soggetti pubblici o privati, anche se gratuite. La fattispecie si integra per il solo esercizio dell’attività e per la sua connessione con la carica, senza che occorra accertare un conflitto di interessi, potenziale o reale, né la percezione di vantaggi. L’incompatibilità è funzionale ad assicurare la dedizione esclusiva alla cura degli interessi pubblici e opera in senso oggettivo. Il carattere temporaneo e occasionale dell’attività può escludere il pericolo per il bene tutelato; l’esercizio continuativo e sistematico lo integra invece in ogni caso. Prestigio, capacità e competenza del titolare non costituiscono presupposti di una fattispecie eccettuativa non prevista dal legislatore.

Il Fatto

Il titolare di un incarico di Sottosegretario di Stato per la Cultura ha impugnato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva respinto il ricorso avverso la delibera dell’A.G.C.M. che aveva accertato lo svolgimento di attività professionali di critico d’arte in materie connesse alla carica, in favore di soggetti pubblici e privati, dichiarando l’incompatibilità con il ruolo ricoperto.

L’Autorità era intervenuta dopo una prima delibera di compatibilità e una successiva segnalazione ministeriale. Il primo giudice aveva ritenuto sufficiente il collegamento astratto e oggettivo tra attività e incarico, escludendo spazi per una verifica concreta dei vantaggi e riconoscendo il requisito della professionalità per il carattere numeroso e continuativo degli eventi. L’appellante ha dedotto quattro motivi; l’A.G.C.M. ha eccepito l’irricevibilità dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dall’eccezione di irricevibilità, ritenuta infondata nel merito la doglianza, e assorbe l’istanza ex art. 37 c.p.a. formulata all’udienza. Passa quindi all’esame dei motivi.

Con il primo motivo l’appellante sosteneva la necessità di una valutazione in concreto dell’incompatibilità. Il motivo è infondato. La disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), della legge n. 215/2004 compone direttamente il rapporto tra obblighi derivanti dalla carica e attività professionali connesse, e prescinde da un accertamento di conflitti di interessi, figura distinta regolata dall’art. 3 della legge n. 215/2004. Il legislatore ha indicato le situazioni ritenute incompatibili con la dedizione esclusiva agli interessi pubblici richiesta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 215/2004. L’accertamento demandato all’Autorità è circoscritto all’esercizio dell’attività e alla connessione con la carica.

La Corte valorizza la prassi applicativa richiamata nel provvedimento, che ritiene compatibili le prestazioni temporanee o occasionali, inoffensive perché non ledono la dedizione esclusiva. Diverso è il caso dell’attività svolta in modo continuativo e sistematico, che mette in pericolo il bene tutelato. A sostegno richiama Corte cost. n. 10 del 2026 sul principio di offensività, ritenendone le argomentazioni riferibili anche ai divieti integranti incompatibilità. Prestigio e capacità del titolare non operano come cause di esclusione.

Con il secondo motivo l’appellante deduceva la contraddittorietà della sentenza per il riferimento al conflitto di interessi. Il motivo è infondato: incompatibilità e conflitto muovono su piani distinti. L’incompatibilità ha presupposti propri e si integra a prescindere dal conflitto; è la prima ad avere rilievo sulla seconda, e non viceversa. La situazione incompatibile può poi trasmodare in conflitto quando il soggetto partecipi alla formazione di un atto. Il divieto opera quindi come tutela anticipata del bene.

Il terzo motivo, sull’omessa considerazione delle attività istituzionali svolte, è infondato: la norma non richiede la comparazione tra attività di governo e attività professionale. Il quarto motivo, sull’affidamento ingenerato dalla precedente delibera, è infondato perché quella decisione si fondava su un compendio istruttorio diverso e incompleto, anche per l’omessa rappresentazione di attività rilevanti. L’appello è respinto; le spese del grado sono compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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