Riscatto del corso di laurea degli ufficiali e giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Piemonte n. 103 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia promossa dal pubblico dipendente, in costanza del rapporto di lavoro, per contestare l’illegittimità degli atti dell’Amministrazione in tema di riscatto ai fini pensionistici del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non a quella della Corte dei conti. Non è in discussione la determinazione del trattamento di pensione, ma i diritti e gli obblighi inerenti al rapporto d’impiego, pur se influenti di riflesso sul trattamento di quiescenza. Il riscatto, infatti, incide anzitutto sul computo dell’anzianità di servizio e sulla carriera del dipendente. La cognizione rientra nella giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm. e all’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Accertata la giurisdizione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione abbia medio tempore riconosciuto il diritto, con condanna alle spese per soccombenza virtuale.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza e aver transitato dal Ruolo Speciale al Ruolo Normale, ha presentato istanza per ottenere il riscatto gratuito del periodo legale del corso di laurea ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973.
L’Amministrazione ha rigettato l’istanza, ritenendo che il computo del titolo di studio sia consentito solo per la nomina in servizio permanente effettivo di chi acceda dai civili o dai ruoli inferiori. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendo il riconoscimento del diritto. Il Ministero della Difesa si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti. Nasieme in corso di causa, l’Amministrazione ha riconosciuto il periodo richiesto con proprio decreto, soddisfacendo l’interesse sostanziale del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione. La questione attiene alla natura della pretesa: stabilire se il riscatto del corso di studi ai fini pensionistici ricada nel regime di quiescenza, e dunque nella giurisdizione contabile, oppure nel rapporto di impiego.
Il TAR aderisce all’orientamento consolidato secondo cui la controversia promossa dal pubblico dipendente in costanza del rapporto di lavoro, per denunciare l’illegittimità degli atti in tema di riscatto di periodi di servizio, spetta al giudice amministrativo. La pretesa non investe direttamente la determinazione del trattamento di pensione, ma diritti e obblighi inerenti al rapporto d’impiego, pur se influenti di riflesso sulla pensione.
Richiamando le Sezioni Unite n. 10 del 1993 e Cons. Stato, Sez. II, n. 8680 del 2021, il Collegio osserva che l’impugnativa di un atto che provvede sul riscatto incide in via immediata su aspetti tipici del rapporto di pubblico impiego, quali l’ammontare del contributo dovuto o la stessa durata del rapporto, in vista dell’anticipato collocamento a riposo. Il riscatto, quindi, non si esaurisce in una mera questione di quiescenza, ma la travalica, incidendo sul computo dell’anzianità di servizio e sulla carriera.
Nel caso concreto viene in considerazione un rapporto di pubblico impiego in regime di diritto pubblico, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’eccezione dell’Avvocatura dello Stato è pertanto rigettata. Accertata la giurisdizione, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuto il riconoscimento del periodo di riscatto da parte dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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