Ottemperanza alla sentenza sul mancato accredito della Carta docente (TAR Sardegna n. 453 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato che condanna l’Amministrazione a un obbligo di pagamento di una somma di denaro, quale il riconoscimento del beneficio della Carta docente, non può ritenersi satisfatto dalla mera liquidazione delle spese di lite. La mancata esecuzione del pagamento del capitale integra l’inosservanza del giudicato e legittima il giudice amministrativo ad accogliere il ricorso e a nominare un commissario ad acta per l’adozione, in via sostitutiva, degli atti necessari all’integrale esecuzione della pronuncia. Il commissario, ove sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, opera senza diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la somma complessiva di euro 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 a titolo di contributo previsto per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
La sentenza, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione, la quale aveva provveduto esclusivamente alla liquidazione delle spese legali, omettendo di corrispondere il capitale dovuto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione, pur avendo liquidato le spese di lite, aveva lasciato ineseguito il giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale. In udienza, la difesa dell’Amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria della controversia.
Il Collegio ha pertanto ritenuto fondata l’istanza di nomina del commissario ad acta, condizione necessaria per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e per superare l’inerzia dell’Amministrazione debitrice.
Nella scelta del commissario, il TAR ha designato il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio, assegnando un termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’adempimento.
Quanto al compenso, trattandosi di funzioni affidate a un pubblico dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione, il Tribunale non ha disposto alcuna liquidazione. Inoltre, ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della serialità della causa.
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Nota della Redazione
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